IA e creatività: la riscossa del diritto parta dalla musica. In Germania
A Monaco di Baviera un tribunale ha stabilito che l’utilizzo di opere fatto dalla piattaforma Suno rientra nella tutela del diritto d’autore: esperti a confronto

L’impatto dell’intelligenza artificiale generativa sul mondo della creazione artistica non è più soltanto una suggestione teorica o una sfida filosofica per il futuro della canzone d’autore. È, oggi più che mai, una stringente questione giuridica ed economica che sta ridefinendo i confini della proprietà intellettuale su scala globale. La recente sentenza del Tribunale di Monaco di Baviera – che ha visto la GEMA, l’omologa tedesca della nostra SIAE, prevalere sulla piattaforma musicale Suno – traccia un solco storico. Indagheremo qui l’ontologia del diritto d’autore e la nozione di creatività nell’epoca algoritmica, scortati dalle riflessioni di Simone Aliprandi, avvocato e autore del libro L’autore artificiale (Ledizioni, 2025). Successivamente ci addentreremo nelle pieghe del verdetto tedesco e nelle sue proiezioni mondiali e italiane con Arturo Bolognini, esperto di international copyright per Sony Music Publishing, per comprendere quali possano essere i risvolti eventuali.
Qualsiasi indagine sul copyright impone di riflettere sul concetto stesso di atto creativo per come è stato concepito nel tempo e soprattutto nell’era della rivoluzione digitale. L’algoritmo incrina diverse certezze, generando costrutti da un calcolo statistico operato su opere preesistenti. Sul piano teoretico, occorre ricostruire il contesto. Parola ad Aliprandi: «Il diritto d’autore è passato attraverso grandi fasi di crisi fin dall’avvento della rivoluzione digitale, e ha dovuto fare un enorme sforzo di adattamento non sempre andato a buon fine. Quella che stiamo vivendo è però una rivoluzione ancora più impattante, poiché va a minare il diritto d’autore proprio su uno dei suoi pilastri portanti: il concetto di creatività». Questo, per Aliprandi, sembra essere un punto centrale: «Non esiste tutela di diritto d’autore se non c’è un minimo livello di creatività umana. L’evoluzione delle norme sul diritto d’autore e i vari orientamenti giurisprudenziali hanno sempre dato per scontato che la creatività in senso proprio potesse essere solo di matrice umana e fino a pochi anni fa era sempre stato ben chiaro quale fosse il confine tra il contributo “automatizzato” delle macchine e del software e il contributo creativo/intellettuale dell’essere umano. Adesso invece questo confine è difficilmente tracciabile; in un’opera creativa di oggi è davvero difficile stabilire dove finisca lo spunto dell’AI e dove inizi l’intervento creativo umano». Le istanze tecnologiche tendono ad assimilare il machine learning all’apprendimento umano, ma l’epistemologia giuridica diverge: «In realtà il “machine learning” è proprio questo: emulare l’apprendimento umano fornendo grandi masse di informazioni per arrivare ad avere una “macchina” (più propriamente un software) in grado di emulare il comportamento e il pensiero umano», prosegue il giurista. «Sempre in ottica probabilistica quindi forniscono qualcosa che sia statisticamente vicino a ciò che un musicista umano creerebbe sulla base di quello stesso prompt». La normativa europea tenta un argine, acconsentendo all’estrazione di testo e di dati a patto che l’utilizzo non sia stato espressamente riservato dai titolari dei diritti. Resta però un problema pratico, chiosa Aliprandi. «Il problema rimane sempre e comunque l’enforcement di questi diritti. Ipotizziamo che un blogger o un content creator applichi correttamente la riserva indicando chiaramente che non intende lasciar utilizzare i suoi contenuti per l’addestramento AI. Quand’anche scoprisse che qualche società cinese di sistemi AI ha ignorato quelle indicazioni e ha utilizzato comunque i suoi contenuti per il training, che cosa potrebbe concretamente fare il blogger? Avviare una causa contro questa società cinese? Sulla base di quali prove? Di fronte a quale tribunale? Con quali speranze di successo? E soprattutto... a quali costi?».
Se le questioni dottrinali attendono un assestamento, sul fronte giurisprudenziale il pronunciamento tedesco deflagra con la potenza di un precedente storico, nonostante ci si trovi di fronte solamente a una sentenza di primo grado. Il giudice bavarese ha sanzionato l’addestramento non licenziato dei modelli Suno sul catalogo GEMA. Per decifrare la magnitudo di questa decisione, parola ad Arturo Bolognini: «La conclusione più dirompente del Tribunale di Monaco è l’aver ritenuto che il modello AI abbia memorizzato in sé opere tutelate rendendole riproducibili, e che di queste siano stati fatti più utilizzi rilevanti ai fini del diritto d’autore». Non solo: «Si è deciso che la possibilità di ricavare le opere protette attraverso prompt semplici comporti una responsabilità non del singolo utente che genera l’output, bensì della piattaforma che ha reso possibile questo risultato». Si palesa lo spettro di un onere finanziario finora eluso dai colossi tech: «Visto che nella realtà dei fatti i doveri risultanti da questo giudizio possono tradursi in corpose voci di costo nei bilanci delle aziende AI, bisognerà chiedersi se tali costi siano sostenibili dai loro attuali modelli di business, o se invece una sentenza del genere non possa costringere a una revisione radicale della profittabilità». Il riverbero internazionale della sentenza andrà soppesato con pragmatismo: «Il quadro giurisprudenziale è ancora troppo frammentato per poter parlare con certezza e i confini tracciati non sono così netti neanche in Europa», precisa Bolognini. Negli Stati Uniti, il vessillo del fair use sventola ancora fiero: «Oltreoceano la dottrina del fair use ha già portato, in alcune delle prime decisioni sul tema, a esiti maggiormente favorevoli alle piattaforme AI». Emerge peraltro un paradosso: «Il Tribunale di Monaco ha ritenuto di poter giudicare quanto avvenuto in fase di addestramento del modello di Suno, operazione svoltasi nel territorio degli Stati Uniti. Il giudice tedesco ha applicato il diritto americano, negato l’eccezione per fair use nel caso in esame e individuato nel training un ulteriore atto di utilizzazione non autorizzato». È inoltre palese che «difficilmente una singola sentenza possa ritrovarsi a dettare da sola la rotta a livello internazionale». E in Italia? Visto che il nostro retaggio musicale è sorretto quasi per intero dagli evergreen, si configura un caso forse ancor più interessante. «SIAE non è certamente rimasta inattiva sul tema, avendo esercitato nel 2024 il diritto di opt-out per tutto il repertorio da essa tutelato», ricorda Bolognini. Le vie per tutelare i nostri poeti in musica sono molteplici: «L’azione legale non è necessariamente l’unico strumento disponibile quando si possono eventualmente percorrere anche la via negoziale, quella legislativa o una combinazione di queste. Credo che la strada scelta da GEMA possa sicuramente fornire uno spunto di riflessione utile e rappresentare uno strumento potenzialmente a disposizione di SIAE, ma sarebbe frettoloso affermare a priori che sia l’unica alternativa, specialmente considerando l’evoluzione rapida e a tratti imprevedibile della materia».
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