Le sentenze, la piazza e la giustizia in nome del popolo

Commentare un provvedimento giudiziario senza conoscere gli atti che l’hanno preceduto e la sua integrale motivazione è un esercizio di supponenza sempre; uno sbinariamento dalle rotaie costituzionali quando è opera di un esponente delle istituzioni
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September 4, 2026
Le sentenze, la piazza e la giustizia in nome del popolo
/Foto Icp
Ha giustamente turbato l’opinione pubblica la deprecabile vicenda che ha visto un uomo palpeggiare una ragazzina in un minimarket della periferia torinese. Ma a suscitare ancor più indignazione è stato il provvedimento con cui il gip, dopo 48 ore di detenzione, ha disposto la scarcerazione con obbligo di firma del reo confesso. Come sempre, quando il giornalista o il politico sa di poter incontrare o di poter suscitare l’indignazione popolare, si sono scatenati i titoli a caratteri cubitali tipo “I giudici liberano chi stupra” o “L’Italia paradiso degli stupratori”. Sono anacronisticamente convinto che commentare un provvedimento giudiziario senza conoscere gli atti che l’hanno preceduto e la sua integrale motivazione sia un esercizio di supponenza sempre; uno sbinariamento dalle rotaie costituzionali quando è opera di un esponente delle istituzioni. Fisiologico e doveroso sarà invece il sindacato sul provvedimento da parte del Tribunale del riesame. Si può soltanto precisare che, contrariamente a quanto certi titoli lasciano intendere, non si ha a che fare, in questo caso, con una ipotesi di stupro, almeno nel senso in cui lo intende la pubblica opinione e il dizionario Treccani: cioè, un atto di congiungimento carnale imposto con la violenza. La vicenda torinese, invece, riguarda un reiterato, squallido palpeggiamento. Sia ben chiaro: una simile condotta resta grave e imperdonabile, tanto più perché tenuta a carico di una tredicenne, circostanza che giustamente il Codice penale connota come una aggravante che determina un aumento della metà della pena (mentre ancora non è prevista, come alcuni forse auspicherebbero, l’aggravante costituita dal fatto di essere il reo, come in questo caso, uno straniero).
Non ha mancato di far sentire la sua voce anche la Presidente del Consiglio: «Le leggi le abbiamo scritte, più severe. Le forze dell’ordine hanno fatto il loro dovere. La Procura ha chiesto la misura più dura. La catena ha funzionato, poi arriva il provvedimento che la spezza in 48 ore, e non possiamo fare niente, se non inviare gli ispettori del Ministero». E il ministro Nordio ha ritenuto di dar seguito, pur ribadendo a parole l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. L’idea sottesa a questa e alle tante analoghe prese di posizione è che i rappresentanti del popolo sappiano quando un provvedimento giudiziario sia sbagliato e come avrebbe dovuto essere.
Mi è tornato alla mente, al riguardo, un bell’articolo in tema appunto di mancata carcerazione, pubblicato sul Corriere della Sera poco più di vent’anni fa, da un grande processualpenalista: il professor Vittorio Grevi. Nel caso di specie si trattava di un giovane albanese arrestato per una grave resistenza a pubblico ufficiale dopo un tentativo di furto, nei cui confronti il magistrato inquirente aveva ritenuto sproporzionata la custodia carceraria. Si erano subito «scatenate le proteste e le invettive da parte di diversi esponenti politici (per lo più di provenienza leghista, ma non solo) contro quei magistrati che continuano a non ascoltare la voce dei cittadini ma (...) si richiamano alla rigorosa applicazione della norma». E su tutte si era levata la voce dell’allora Guardasigilli «vòlta a ricordare che la giustizia è amministrata in nome del popolo, sicché chi giudica deve tener presente il comune senso di giustizia avvertito dal popolo». Venne chiesto l’invio degli ispettori ministeriali. «Ancora una volta – fu lo sconsolato commento del notissimo giurista – siamo in piena confusione delle lingue. I nostri uomini politici (o almeno alcuni di essi, ivi compreso però il Ministro della Giustizia) mostrano infatti di non aver ancora capito il significato essenziale del principio costituzionale della divisione dei poteri: in un moderno Stato di diritto, qual è il nostro, la giustizia è certo amministrata “in nome del popolo”, ma non “dal popolo”». O dai suoi rappresentanti. Non sembra, purtroppo, che l’autorevole memento abbia perso di attualità. Dimenticavo: il magistrato che aveva ritenuto il carcere non necessario, e che era stato “difeso” dalle perentorie parole del professor Grevi, era il pubblico ministero veneziano Carlo Nordio.

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