Gli "attacchi ibridi" e il linguaggio che anticipa la guerra
La nozione non è una categoria prevista dal Diritto internazionale, ma serve a indicare comportamenti nella zona grigia fra pace e guerra. Applicarla sistematicamente contribuisce ad alimentare l’escalation

L’attentato, fortunatamente fallito, all’aeroporto di Lipsia viene per lo più considerato un “attacco ibrido” alla Germania. Ma davvero tale espressione è idonea a designare con precisione quel che è accaduto? Può dirsi, in particolare, che essa abbia senso sul piano giuridico-internazionale? In caso contrario, come può inquadrarsi quest’attentato, e che valenza assume dunque il ricorso alla nozione di “attacco ibrido”? Riguardo alla prima questione va sottolineato un aspetto di fondo: vale a dire che il primo dei due droni “incriminati” era senz’altro diretto a colpire un velivolo cargo ucraino, mentre più dubbia è la funzione del secondo, benché sia stato ipotizzato che il suo lancio fosse avvenuto per registrare l’evento ( Cnn World , 6 agosto). Ora, non è certo che a bordo dell’aereo ucraino si trovasse un carico di munizioni. Ma, essendo palesemente tale aereo l’obiettivo dell’azione, è difficile parlare di un attacco alla Germania, volto a centrare, con l’uso di strumenti militari, una sua importante infrastruttura, quale l’aeroporto di Lipsia. Si spiega dunque il mancato ricorso all’art. 5 del Trattato Nato, che stabilisce un obbligo di assistenza per gli Stati membri, solo in caso di attacco armato contro uno di essi. E si comprende, inoltre, perché neppure l’articolo 4 sia stato invocato del governo tedesco, per chiedere consultazioni con gli altri Stati membri dell’organizzazione. Non ricorrendo né un pericolo per l’“integrità territoriale” e per l’”indipendenza politica” tedesca, solo ragioni di “sicurezza” ne avrebbero potuto giustificare il richiamo; ragioni che però non vennero fatte valere neanche nel caso del gravissimo cyberattacco, che arrivò a paralizzare per giorni l’infrastruttura digitale estone nel 2007. D’altra parte – e vengo così alla seconda questione – alla stessa espressione “attacco ibrido”, correntemente usata nel dibattito politico-mediatico, non corrisponde un’autonoma categoria, prevista dal Diritto internazionale e dotata di effetti giuridici autonomi e precisi. In altri termini, essa non è altro che una nozione descrittiva, che serve a indicare, sinteticamente, un insieme di comportamenti, talvolta leciti, talvolta illeciti, accomunati dal fatto di porsi in una zona grigia fra pace e guerra.
Tutto questo non significa, beninteso, che il fallito attentato di Lipsia non sia un illecito internazionale, se risulterà provato che costituisce – come sostenuto dal governo tedesco – il frutto di un’azione compiuta da organi de facto del governo russo, agenti in territorio tedesco. Ciò, perlomeno per tre ragioni: a) anzitutto, perché tale azione sarebbe una palese violazione della sovranità territoriale tedesca; b) in secondo luogo, perché quest’ultima violazione, in ipotesi attribuibile al governo russo, risulterebbe chiaramente compiuta con strumenti militari (ordigni), dunque in dispregio del divieto dell’uso della forza; c) in terzo luogo, perché, pur essendo l’attentato diretto a colpire un velivolo di un belligerante – in sé, obbiettivo militare legittimo (stante la sua destinazione a operazioni militari) – , esso si presenterebbe come un’operazione bellica condotta sul territorio di uno Stato formalmente non belligerante (la Germania). Considerare, però, l’espressione “attacco ibrido”, in relazione agli accadimenti di Lipsia, una mera improprietà, sul piano del Diritto internazionale sarebbe riduttivo.
Se è vero quanto detto sin qui, parlare al riguardo di “attacco ibrido” anzitutto non corrisponde agli eventi concretamente verificatisi. Ne consegue che l’inappropriatezza della suddetta nozione dal punto di vista giuridico converge in pieno con la sua inadeguatezza a raffigurare tali eventi, anche sul piano fattuale. Proprio questa circostanza getta poi luce, a mio avviso, sul significato che il diffuso ricorso ad essa può assumere. È certamente innegabile che la situazione di ostilità fra Stati europei e Russia abbia raggiunto livelli molto alti, in parallelo alla drammatica evoluzione del conflitto russo-ucraino, con gli attacchi ucraini in territorio russo e le imponenti reazioni russe. Né si può escludere che ciò possa tradursi – come pure ho detto – nella commissione di azioni illecite nei confronti di Stati europei, massicciamente coinvolti nel sostegno all’Ucraina. Denotare, però, sistematicamente, tali azioni come veri e propri “attacchi”, ricorrere, cioè, a metafore belliche, scarsamente fondate sul piano fattuale e giuridico, contribuisce obiettivamente ad alimentare l’escalation in corso. Niente di più contrario ai moniti papali sul disarmo delle parole; niente di più incurante della penetrante analisi di Jean Pierre Faye, sulla capacità di linguaggi violenti e totalitari, di anticipare gli svolgimenti storici più catastrofici del Novecento.
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