Corte d'appello di Roma: «Dubbi su legittimità protocollo Italia-Albania»

Lo scrivono i giudici in sentenze che non hanno convalidato i trattenimenti nel Cpr di Gjader per tre richiedenti protezione internazionale. Si tratta di cittadini marocchini su cui gravava un decreto di esplusione. Tra loro soggetti con precedenti condanne già scontate
March 11, 2026
 «Si deve osservare che la convalida richiesta del trattenimento operato non avrebbe potuto essere pronunciata dubitando questa Corte di Appello della legittimità della disciplina del Protocollo Italia - Albania e della conseguente legge di ratifica, di cui si invoca l'applicazione, per effetto del recentissimo rinvio pregiudiziale sollevato da questa Corte di Appello il 5 e 17 novembre alla Corte di Giustizia dell'Unione europea». Lo scrivono i giudici della Corte d'Appello di Roma nei provvedimenti depositati nelle scorse settimane con cui non sono stati convalidati i trattenimenti nel Cpr di Gjader in Albania per tre cittadini nordafricani richiedenti protezione internazionale sui quali gravava un decreto di espulsione e con condanne già scontate per varie accuse tra cui traffico di droga, violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale.
Nei provvedimenti di una decina di pagine i giudici affermano che «ancora oggi permangono i dubbi già sollevati da questa Corte di Appello con decreto del 24 aprile 2025 e ribaditi poi da questa Corte di Appello il 19 maggio 2025, rispetto alla compatibilità con l'art. 9 della direttiva, a norma del quale il richiedente asilo ha il diritto di rimanere nello Stato membro fino all'adozione della decisione sulla sua domanda». In tema di «domande reiterate» di protezione internazionale da parte dei richiedenti, i giudici affermano che «non possono considerarsi integrati gli estremi delle eccezioni». In un caso i giudici osservano che «dall'esame degli atti, compreso il provvedimento di espulsione e dagli atti trasmessi dalla Questura, non risulta che vi sia stata una precedente domanda e che la stessa sia stata rigettata benché la procura abbia riferito il contrario in udienza senza però essere in grado di documentare quanto dedotto; che ad ogni modo non risulta che detto eventuale provvedimento sia stato notificato».

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