Lo “sbattezzo”? La Chiesa non è un'associazione, non si può cancellare un sacramento

Registro dei Battesimi: non ha fondamento la pretesa di un diritto alla totale cancellazione, ma si può annotare il distacco dalla Chiesa. Don Michele Porcelluzzi, avvocato della
Curia di Milano e collaboratore Cei, fa il punto su una causa in corso alla Corte di Giustizia europea
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September 30, 2026
Lo “sbattezzo”? La Chiesa non è un'associazione, non si può cancellare un sacramento
La causa in corso presso la Corte di Giustizia europea (Causa C-12/25, Bisdom Gent) per il riconoscimento del diritto di veder cancellato il proprio atto di Battesimo interroga la politica, il diritto alla privacy e quello all’autonomia delle confessioni religiose, riconosciuta dagli accordi tra i Paesi europei e le Chiese. Sul primo punto, è evidente che una simile richiesta nasce dall’odio verso le religioni, perché mira a limitarne l’azione nella società e perché è diretta a rivendicare un diritto che è già riconosciuto e applicato: è infatti possibile chiedere che a margine dell’atto di Battesimo, che documenta un fatto storico di cui non si può negare l’avvenimento, viene riportata una annotazione che segnala la volontà di non essere più considerato cattolico , ossia lo “sbattezzo”. Sul piano giuridico, abbiamo interpellato don Michele Porcelluzzi, avvocato generale della Curia di Milano e collaboratore della Segreteria generale della Cei, secondo il quale, in termini generali, «chi ha a cuore la libertà dovrebbe difendere la libertà della Chiesa: in questo procedimento si invoca un regolamento europeo per imporre una fortissima limitazione alla libertà religiosa nella sua forma istituzionale per assecondare un mero desiderio personale, difficile da inquadrare in una logica di bene pubblico».
Dell’argomento si è occupata la Commissione delle Conferenze episcopali della Comunità Europea (Comece), negando che i registri di battesimo siano “elenchi di membri” e affermando che le annotazioni con cui si chiede di essere cancellati «si basano strettamente sulle volontà del battezzato e soddisfano esigenze e interessi che non sono canonici (cioè non derivano dal Diritto Canonico), non avendo alcun legame con la funzione originaria dei registri di battesimo». Il fatto che la Chiesa sia venuta incontro a queste richieste in tal modo non costituisce la base per fondare il diritto alla totale cancellazione e pertanto alla negazione che il Battesimo sia avvenuto. Senza contare che le formule usate differiscono da Paese a Paese.
«La prassi delle annotazioni a margine dei registri di battesimo costituisce anche un mezzo per consentire agli interessati di dare concreta espressione alla propria dignità umana, alla propria libertà di religione e alla propria autodeterminazione informativa. D’altra parte, l’annotazione salvaguarda l’autonomia della Chiesa e la libertà religiosa istituzionale», commenta la Comece. Secondo Porcelluzzi «le annotazioni non hanno alcuna implicazione pratica: non vengono pubblicate statistiche sugli sbattezzi e sono per lo più registrate su un registro cartaceo conservato dal parroco. Aggiungiamoci, per chiarezza, che il finanziamento pubblico dello Stato è normato in Italia dall’8 per mille e non dipende da quanti sono i battezzati». In altre parole, «un registro di Battesimo non è un “elenco di membri” della Chiesa, ma un registro di eventi storici (ovvero i Battesimi che sono stati amministrati). Lo scopo di un registro di Battesimo non è quello di testimoniare la fede delle singole persone, il fatto che qualcuno sia affiliato alla Chiesa o il suo coinvolgimento nella vita comunitaria. Inoltre, il sacramento del Battesimo e il suo effetto (ovvero l’incorporazione della persona battezzata nella Chiesa) non possono, in alcun modo, essere equiparati al concetto di “appartenenza/membership” applicabile, ad esempio, alle associazioni di diritto civile», come ha scritto la Comece.
La quale ricorda che «il Battesimo è un sacramento che viene amministrato una sola volta, è irripetibile, indelebile ed eterno. Il battesimo è la “porta d’ingresso” a tutti gli altri sacramenti somministrati nella Chiesa». La cancellazione dal registro comporterebbe pertanto delle conseguenze importanti nell’organizzazione ecclesiale e nella valida amministrazione dei sacramenti, come sottolinea Porcelluzzi: «Un atto di Battesimo riporta anche rilevanti informazioni che sarebbero cancellate, con la conseguenza che uno “sbattezzato” che abbia contratto un matrimonio religioso potrebbe battezzarsi nuovamente e sposarsi nuovamente in Chiesa. Non avremmo alcun modo di verificare dati cancellati».
Il registro dei Battesimi è soggetto solo al diritto canonico e lo stesso Garante Privacy ha riconosciuto che la registrazione di un Battesimo non è solo un dato riguardante il battezzato, ma costituisce anche un aspetto della vita – ed anche un dato – della Chiesa; cancellando ogni traccia di un evento che l’ha storicamente riguardata, la Chiesa sarebbe costretta a modificare la rappresentazione stessa della “propria realtà”.
Porcelluzzi ricorda che in Italia i registri dei sacramenti – fino al 1865 – erano l’unica anagrafe pubblica e si fa ancora riferimento ad essi per dimostrare di avere degli antenati italiani. «Ma questi registri sono disciplinati solo dalla legge della Chiesa. In Italia ciò è chiaro, in virtù del Concordato e del principio costituzionale di autonomia confessionale, che gli vieta di intromettersi nelle norme di funzionamento di una organizzazione religiosa. Lo Stato, ad esempio, può punire un’azienda che decida di assumere solo uomini ma non può imporre alla Chiesa di ordinare sacerdote una donna».
Le prime domande di “sbattezzo” in Italia sono della metà degli anni Novanta, quando è stata introdotta la pratica delle annotazioni, e qualcuno ha provato a portare la Chiesa in Tribunale per imporle la totale cancellazione: il giudice ha riconosciuto l’autonomia ecclesiale. Lo stesso ha fatto il Garante. «L’ordinamento della Chiesa – osserva Porcelluzzi – è indipendente e sovrano e quindi autonomo, pertanto a esso è devoluta interamente la materia. Questo vale in Italia ma anche in Europa: i trattati istitutivi stabiliscono che l’Unione Europea non interferisce nei rapporti tra Stati e confessioni religione. Su questa base anche i giudici europei dovrebbero riconoscere la sola competenza della legge della Chiesa». Non è la prima volta che si vuole limitare questa autonomia: «Ad esempio, nella storia diversi Stati hanno tentato di violare il sigillo sacramentale, imponendo ai sacerdoti l’obbligo di riferire alla polizia i contenuti delle confessioni, ma i cristiani han sempre resistito. Anche col martirio».

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