venerdì 20 settembre 2019
Partito in Commissione giustizia alla Camera l’iter della norma che punta a modificare la legge 184 e alcuni articoli del codice civile
I punti deboli della riforma dell’affido
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Più rispetto per le famiglie, attenzione prioritaria ai bisogni dei bambini, dimezzate le possibilità di intervento dei giudici, cancellata la possibilità per le strutture di accoglienza di ricevere contributi pubblici, obbligo di nominare un curatore speciale del minore, cancellazione del famigerato articolo 403 (allontanamento coatto del minore con l’intervento delle forze dell’ordine).

È segnato da un garantismo totale, che in alcuni passaggi rischia di diventare un po’ utopistico, il progetto per la necessaria riforma della legge sull’affidamento familiare. Si tratta dello strumento che, secondo il governo, dovrebbe cancellare il rischio di nuovi 'casi Bibbiano'. La bozza intitolata 'Modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n.184, in materia di affidamento di minori', prima firmataria Stefania Ascari (M5s), è stato incardinato martedì alla commissione Giustizia della Camera. Ora partirà il lungo iter delle audizioni e non è escluso che il testo venga integrato con altre proposte prima di arrivare al provvedimento finale. Anzi, è auspicabile perché questa bozza, tutta costruita sull’emotività dell’inchiesta della Val d’Enza, rischia di presentare l’affido non come gesto solidale di una famiglia che ne aiuta un’altra – come dovrebbe essere – ma come scelta giudiziaria punitiva, eventualità da temere se non da esecrare.

Certo, il proposito di fondo è condivisibile: «limitare quanto più possibile l’allontanamento dei minori dalla propria famiglia di origine», che era anche l’obiettivo della parziale riforma alla legge dell’affido approvata nel 2001. Questa volta però si fa un passo più deciso, andando a cancellare o modificare profondamente quegli articoli del codice civile che regolano responsabilità genitoriale, allontanamento dei minori e modalità di intervento dei giudici. La ratio rimane immutata. Quando la condotta del genitore «è in contrasto con i doveri inerenti la responsabilità » e quando c’è «un pericolo concreto e attuale di pregiudizio per la vita, l’incolumità, la salute fisica e la libertà personale o morale» (art. 330 e 333 del Codice civile) l’intervento del giudice minorile è inevitabile. La riforma che si vorrebbe introdurre prevede però dettagli più articolati e vorrebbe limitare fortemente la discrezionalità del giudice. Occorre innanzi tutto «salvaguardare l’unità del nucleo familiare ».

E, invece del bambino, si ritiene più opportuno allontanare il genitore sospettato di maltrattare o abusare i figli. E questo è ineccepibile. Se proprio si deve mettere un bambino al riparo da situazioni di pericolo, si deve privilegiare la collocazione presso «un parente entro il quarto grado o presso altra persona conosciuta dal minore che accetti di prenderne temporaneamente la custodia». Ottima indicazione, in linea teorica, sempre che parenti e amici siano disponibili e offrano competenze educative e garanzie di cura adeguate, soprattutto nei confronti di un bambino che vive momenti di disorientamento e di sofferenza. Chi verifica queste condizioni? Occorre, ancora una volta, affidarsi alla discrezionalità del giudice, quella che si vorrebbe limitare. La parte più problematica riguarda modalità e durata dell’allontanamento.

Qui il disegno di legge, con il proposito peraltro lodevole di offrire ai minori tutte le garanzie possibili, rischia di cadere in qualche ingenuità. Giusto ribadire che il provvedimento dev’essere «eseguito da personale specializzato» (ma non si indica chi), e anche che «le modalità non devono essere tali da provocare turbamento nel minore» (ma anche qui siamo nel campo della discrezionalità). La bozza di riforma prevede poi «la sospensione dell’esecuzione qualora il minore opponga resistenza o manifesti in modo evidente la volontà di non distaccarsi dai genitori». Indicazioni comprensibili, che però non tengono conto di alcune possibilità tutt’altro che remote: come valutare i casi in cui il condizionamento psicologico nei confronti del bambino è così pesante da rendergli impossibile il distacco anche di fronte a maltrattamenti palesi? Non sarebbe stato opportuno prevedere anche una valutazione legata all’età? Le modalità con cui si manifesta il disagio di un bambino di 3 o 4 anni non sono le stesse di un dodicenne. E chi valuta questi aspetti al momento dell’allontanamento? Torna il problema della discrezionalità del giudice che, a sua volta, dovrà chiedere l’intervento dei servizi sociali e dei periti. Con tutte le conseguenze che la proposta dimentica di esaminare (non si fa cenno al problema delle cooperative esterne ai Comuni).

Per confermare la validità del provvedimento diventa obbligatorio – finalmente – il contraddittorio delle parti. Cioè il confronto tra il minore (se è capace di esprimere la propria volontà), i genitori e il giudice che, nell’attesa, può emettere un provvedimento provvisorio non superiore ai 45 giorni. Ma un mese e mezzo di attesa per un bambino allontanato dalla famiglia e quindi pesantemente disorientato non è comunque troppo? Si prevede poi, come detto, di riformare l’articolo 403. Quando c’è la necessità di allontanare urgentemente un minore da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, diventa obbligatoria la comunicazione del provvedimento entro 24 ore e, soprattutto, si introduce ex novo «la procedura di convalida del provvedimento» da parte del pm, che può confermare e quindi avviare le procedure del caso, o rimandare il bambino in famiglia.

Ma entro quanto tempo? La proposta di legge dice «senza indugio». Sarebbe stato meglio un’indicazione più precisa e stringente. Senza considerare che per pretendere tempi rapidi e decisioni ponderate sarebbe necessario potenziare le risorse dei tribunali minorili, problema a cui la bozza non fa cenno. Molto opportuna la proposta di introdurre obbligatoriamente la figura del 'curatore speciale' del minore che dovrà però dimostrare, assumendo l’incarico, l’assenza di conflitto di interesse (non potrà essere, per fare un esempio, lo psicologo della casa famiglia in cui è ospitato il bambino). Meno comprensibile invece l’idea di eliminare qualsiasi contributo pubblico per le comunità di tipo familiare e per gli altri istituti di assistenza e di destinare quelle risorse a favore delle famiglie affidatarie. Le realtà che accolgono i minori «potranno ricevere da soggetti pubblici esclusivamente rimborsi spese da calcolare in relazione al numero di minori ospitati ».

Rimborsi, quindi, e non contributi? Se si tratta solo di una variante lessicale nessun problema, se invece vuol essere un giro di vite sui sostegni pubblici occorre chiarire qual è l’obiettivo. Vogliamo chiudere queste realtà? Benissimo, però ricordiamo che ospitano tuttora oltre 12mila minori e che non esistono altrettante famiglie disposte a prendere questi ragazzi in affido. Il provvedimento obbliga poi autorità giudiziaria, garante per i minori e Comuni a 'controlli ispettivi' almeno mensili. E va benissimo. Tanti insomma gli obiettivi in agenda. Tutti assolutamente decisivi. Per alcuni aspetti si attende però una messa a punto più adeguata alla delicatezza e alla complessità della posta in palio.

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