Il suicidio assistito e la vta di ciascuno di noi: ciò che conta è la cura e la relazione
Mentre la Consulta torna a esaminare i confini del fine vita e dell'aiuto al suicidio, il punto decisivo resta il valore della cura e della relazione: «La vita di ciascuno di noi, malato o sano, dipende da ciò che gli altri fanno per noi».

Due processi sul fine vita, ieri, in Corte costituzionale. L’uno sui trattamenti di sostegno vitale, tema che per la terza volta torna a farsi soglia del suicidio accessibile. L’altro sulla legge 26/2025 della regione Sardegna, dedicata al “suicidio sanitario”. Sullo sfondo, una storia di giurisprudenza costituzionale sull’art. 580 del Codice penale: non viene più punito chi aiuta un suicida che è affetto da malattia irreversibile, fonte di sofferenze intollerabili, tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, pienamente capace di prendere decisioni consapevoli.
La norma, che fuor di questa eccezione resta presidio della vita umana, dopo la mutilazione parziale del 2019 (sentenza 242) è stata riportata in sala operatoria per forzare la condizione della dipendenza dai sostegni vitali. Pareva chiaro, in origine, trattarsi di respiro, di circolo, e sia pure di nutrizione e idratazione artificiale, e simili; cioè a quei presidi mancando i quali la vita si spegne. La successiva sentenza 135 del 2024 riempì d’altro il paniere terapeutico “vitale” affiancando ai trattamenti le “procedure” (fatte da infermieri o caregivers familiari, con qualche realistico esempio di evacuazione manuale, di inserimento di cateteri urinari o aspirazione del muco dalle vie bronchiali). Cose che in concreto occorrono alla vita, e se omesse conducono alla morte. Una rilettura disomogenea, ma neppure bastevole a evitare una nuova sala operatoria nell’anno successivo (sentenza n. 66/2025) per dire che il sostegno vitale può anche non esserci perché rifiutato in anticipo.
Ieri la questione si è posta di nuovo, perché per i fautori della libera morte volontaria questo requisito della dipendenza da quel dato oggettivo è un impaccio, una remora. E ha un bel dire, la Corte, ogni volta che si piccona la breccia con le ordinanze di rimessione, che c’è il rischio di abusi a danno delle persone deboli e vulnerabili, e che le «persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine» potrebbero essere «facilmente indotte a congedarsi prematuramente dalla vita», invece che richiedere le cure, cui hanno diritto. E se finalmente irrompe la parola “cura” vien da fare un’osservazione paradossale: che la vita, la nostra vita, la vita di ciascuno di noi, malato o sano che sia, dipende da ciò che gli altri fanno per noi. Curioso che la sentenza 135 del 2024 accomuni sanitari e caregivers “familiari”: ma è la profonda inespressa intuizione del vero, che “la vita sono gli altri”, la vita è il nostro reciproco prenderci cura, in reciproca dipendenza; e se ciò manca si muore, ci sono molti modi di morire, anche da vivi, nel clima dei reciproci abbandoni.
La questione della legge 26/2025 della Regione Sardegna, così simile nel suo impianto alla legge della Regione Toscana, già passata al vaglio della Consulta con una sentenza di illegittimità costituzionale parziale, si presta a un ragionevole pronostico di ripetizione del già detto, di cui vorremmo rammentare il punto essenziali. Le Regioni possono «dettare norme a carattere meramente organizzativo e procedurale» ma le norme civili e penali di sostanza può farle solo lo Stato. Vuol dire che non possono introdurre come “legge” quella stessa “disciplina” detta dalla Corte (le quattro condizioni necessarie a scriminare l’aiuto al suicidio). Singolare davvero questo punto, e rivelatore della relazione fra l’autore delle leggi (il Parlamento) e il giudice delle leggi (la Corte costituzionale). Quest’ultima dice che la “sua” disciplina posta nel 2019 sull’art. 580 non può esser cristallizzata in “legge” come fanno le Regioni che la richiamano, perché il potere dello Stato non è usurpabile. Ciò dovrebbe riportare a chiarezza (e purezza giuridica) il senso della modifica apportata nel 2019 dalla Consulta all’art. 580 «in certe situazioni e a certe condizioni».
Il target non è il diritto del suicida a essere aiutato a uccidersi (nessuno potendo essere obbligato a praticarlo) ma l’esonero da pena dell’aiutante nei casi definiti. Così vi si intreccia l’invito, detto e gridato in tutte le pronunce, al Parlamento perché stabilisca lui, come a lui solo compete, le regole acconce. Anche diverse da quelle che la Corte affermò in quella sua originaria decisione. L’inerzia del legislatore si fa ignavia se non si dà cura di proteggere la vita dei malati e dei fragili o lascia trasformare la sanità in un ufficio che somministra la morte.
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