Al via la nuova indennità di disoccupazione
Si chiama Iscro ed è riservata ai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata dell’Inps. Domande entro il 31 ottobre

Al via la nuova indennità di disoccupazione riservata ai professionisti senza cassa (lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell’Inps. Si chiama Iscro-Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa e le domande per l’anno in corso possono essere presentate entro il 31 ottobre. Il via libera è arrivato dall’Inps nella circolare n. 90/2021 in cui, inoltre, ha precisato che l’indennità può essere richiesta anche dai consiglieri e dagli eletti per cariche politiche, se per l’incarico è previsto solo gettone di presenza (invece non spetta, ad esempio, ai parlamentari). L’importo varia da 1.500 a 4.800 euro e può essere richiesta una sola volta nel triennio 2021/2023. L’indennità è stata introdotta in via sperimentale e spetta per sei mesi ai soggetti iscritti alla gestione separata dell’Inps che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni. A finanziarla sono gli stessi beneficiari attraverso l’aumento dell’aliquota contributiva dovuta alla gestione separata Inps in misura dello 0,26% nell’anno 2021 e dello 0,51% negli anni 2022 e 2023. L’indennità viene erogata dall’Inps e spetta in presenza dei seguenti requisiti:
• non titolarità di pensione diretta e assenza d’iscrizione a altre forme previdenziali;
• non fruizione di reddito di cittadinanza (Rdc);
• reddito di lavoro autonomo nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda inferiore al 50% della media degli stessi redditi del triennio anteriore a quella di domanda;
• aver dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda, reddito fino a 8.145 euro (limite rivalutato annualmente in base dell’Istat negli anni 2022 e 2023);
• regolarità con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
• titolarità di partita Iva attiva da almeno quattro anni alla presentazione della domanda.
L’Inps precisa che, per i due requisiti sul reddito (inferiore a 50% media triennio precedente e fino a 8.145 nell’anno precedente) si fa riferimento al «solo» reddito del lavoro autonomo, per il quale c’è l’iscrizione alla gestione separata Inps (rilevabile dal quadro RE per i professionisti individuali, quadro RH per gli studi associati e quadro LM per i forfetari) e non anche ad altri redditi di lavoro dipendente, parasubordinato o di partecipazione ad imprese. L’indennità è erogata per sei mensilità in misura del 25% dell’ultimo reddito fiscale, liquidato dall’Agenzia delle entrate, entro i limiti minimo e massimo mensili, rispettivamente, di 250 e di 800 euro (anche questi soggetti a rivalutazione annuale). L’Indennità non comporta accredito di contributi figurativi (quindi non è utile ai fini pensionistici), né concorre alla formazione del reddito (cioè non viene tassata) e decorre dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda. Poiché la base di riferimento è il «semestre», per il calcolo dell’indennità mensile si considera il 25% della metà del reddito di riferimento. Nella circolare n. 92/2021, infine, l’Inps ha ricordato l’obbligo di accompagnare l’erogazione dell’Iscro alla partecipazione, da parte dei beneficiari, a specifici percorsi di aggiornamento professionale. A oggi, tuttavia, non ancora è stato emanato il decreto che deve definire criteri e modalità, per cui l’aggiornamento può attendere.
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