Un provvedimento “frena” già il Patto Ue sulle migrazioni: cosa ha deciso il Tribunale di Palermo
Il giudice ha sospeso l'obbligo di dimora per un migrante che aveva richiesto asilo tramite procedura accelerata di frontiera. Il suo non sarà un caso isolato. L'avvocata: «Dubbi sulla legittimità costituzionale»

A poco più di due settimane dall’entrata in vigore del Patto europeo sulle migrazioni, che impone regole più stringenti sulle procedure di frontiera e tempi più veloci per il rimpatrio, è arrivata la prima pronuncia dei giudici italiani a sospenderne gli effetti: sabato scorso A.M., un cittadino pachistano, è stato liberato dall’obbligo di dimora nel Cas «Villa Sikania» di Agrigento, imposto dal nuovo regolamento Ue a chiunque sia sottoposto a procedure accelerate di frontiera. L’uomo, cioè, che risiede regolarmente in Italia avendo manifestato volontà di richiedere asilo, avrà ora diritto di muoversi in tutto il Paese. Lo ha stabilito, a seguito di un reclamo delle avvocate del cittadino pachistano, un giudice del Tribunale di Palermo, che al momento ha solo sospeso l’obbligo di dimora e a luglio dovrà pronunciarsi sulla violazione dei diritti della persona migrante contestata dalle avvocate. «Il Tribunale ha accolto l’istanza di sospensione immediata dell’obbligo di dimora, ritenendola non solo ammissibile ma necessaria, in quanto ha ravvisato possibili violazioni dei diritti fondamentali del richiedente asilo, tra cui la libertà personale e di circolazione, su cui si esprimerà il 13 luglio – commentano ad Avvenire le legali Rossana Chillemi e Martina Stefanile –. Per quanto ci riguarda, il nuovo Patto dà ai prefetti il potere di limitare la libertà dei richiedenti asilo senza passare per il vaglio di un magistrato».
Al centro della contestazione, è il trattamento subito dal migrante per dare esecuzione al nuovo Patto europeo sulle migrazioni. Il cittadino pachistano è sbarcato lo scorso 14 giugno a Lampedusa dove subito è stato sottoposto a una procedura di screening durata un solo giorno. Al termine del monitoraggio, il verbale indicava A.M. come potenziale vittima di tratta e tuttavia lo qualificava come «soggetto non vulnerabile». Secondo le avvocate, l’intera procedura «presenta diversi vizi, come la violazione dell’obbligo di informativa, confermato dal nuovo Patto Ue». Violazioni che hanno condotto il Tribunale di Palermo a sospendere per il momento l’obbligo di dimora: «Non informare compiutamente il richiedente asilo significa porlo nella condizione di non sapere a quali conseguenze si espone violando quell’obbligo» continuano le avvocate.
Il caso di A.M, però, è destinato a non rimanere isolato. Il regolamento Ue prevede l'obbligo di dimora obbligato per tutte le persone migranti che, in futuro, presenteranno domanda di asilo in frontiera. «L’intenzione del Governo, esplicitata in una circolare ministeriale dell’8 maggio, sembra quella di far diventare tutta l’Italia zona di frontiera», chiosano Stefanile e Chillemi. Il riferimento è a una circolare del ministero dell'Interno, che spiega come «la particolare connotazione geografica nazionale impone di non poter escludere, a priori, alcun sito dove poter svolgere le procedure di frontiera». In altre parole, dopo uno screening rapidissimo, scatta l’obbligo di permanenza in un luogo individuato dal prefetto, che può essere un Centro di accoglienza straordinaria o qualunque altro centro, persino «hotspot mobili o unità operative itineranti», come riferisce la circolare. Per questo, la sospensione dell’obbligo di dimora ordinata dal Tribunale di Palermo potrebbe già generare un precedente: «Il ricorrente è attualmente sottoposto a un provvedimento che incide direttamente sulla libertà personale – scrive il giudice nelle motivazioni del provvedimento –, con effetti potenzialmente lesivi e non suscettibili di riparazione per equivalente». E ancora: «La mancata considerazione delle condizioni di vulnerabilità del richiedente, emerse già in fase di screening, potrebbe integrare una violazione essenziale delle garanzie procedurali». Secondo le avvocate Chillemi e Stefanile, non si tratta di una decisione «scontata»: «Ritenendo la nostra istanza ammissibile e necessaria, il Tribunale ha riconosciuto l’impatto dell'obbligo di dimora sulle libertà fondamentali del richiedente asilo».
Il reclamo, per le avvocate, è stata l’occasione per sollevare anche questioni di legittimità costituzionali delle nuove procedure accelerate di frontiera. L’articolo 5 ter del nuovo decreto legge che attua il Patto Ue sulle migrazioni, infatti, non prevede che sia un giudice a convalidare la misura dell’obbligo di dimora. Ma solo il prefetto. «Perché, se vengo sottoposta ad obbligo di dimora ai fini del rimpatrio ho la garanzia di una convalida giudiziaria, ma se subisco la stessa misura limitativa della libertà attraverso una procedura accelerata di frontiera basta il via libera di un Prefetto?», lamentano le avvocate. Tradotto: perché per stare in un Cpr serve il via libera di un giudice, ma non è lo stesso per chi è destinatario di procedure di frontiera? Sulla questione il Tribunale di Palermo non si è ancora espresso ma, se accogliesse le doglianze del cittadino pachistano, aprirebbe subito un dibattito sulle neonate regole europee.
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