Sì unanime del Senato, il femminicidio adesso è reato: cosa cambia
di Redazione
Ergastolo, obbligo di comunicazione alle vittime dei benefici penitenziari, tutela degli orfani: ecco i contenuti del disegno di legge che ha messo d'accordo maggioranza e opposizioni

Il femminicidio entra nel codice penale come un reato autonomo. Viene definito in modo più ampio (come un atto di discriminazione o di odio verso una persona in quanto donna o come conseguenza del suo rifiuto ad avere o continuare una relazione affettiva) ed è punito con l'ergastolo. A ratificare la svolta è stato il Senato, che ha approvato il disegno di legge all'unanimità: 161 presenti, 161 sì e un applauso scrosciante in Aula. Il presidente Ignazio La Russa, subentrando al timone dell'assemblea, ha ringraziato i parlamentari. «Sono estremamente lieto - le sue parole - perché sui temi importanti il Senato sa esprimersi senza distinzioni di appartenenza». Soddisfatta anche la premier Giorgia Meloni, perché «l'Italia è tra le prime nazioni a percorrere questa strada, che siamo convinti possa contribuire a combattere una piaga intollerabile». Ora toccherà alla Camera l'approvazione definitiva, sperando che il voto sia altrettanto corale.
Un traguardo non scontato né facile all'inizio. Il sospetto che il testo governativo confermasse il "panpenalismo della destra" (copyright del Dem, Filippo Sensi) era diffuso tra le opposizioni. E nella commissione Giustizia non sono mancate le schermaglie. Poi è prevalso il gioco di squadra maggioranza-opposizione (difficile, per tutti, non provarci vista la sensibilità sul tema e l'alto numero di vittime) strappando alla fine alcune modifiche al testo. La più importante riguarda il perimetro del reato: per le opposizioni, la definizione era troppo vaga. Il testo inizialmente parlava di «atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna, per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità». Mancava l'aspetto relazionale e soprattutto il rifiuto della donna rispetto a una storia, sempre più spesso miccia per gli uomini che ammazzano le compagne o ex. Alla prima parte, quindi, si è aggiunto il passaggio sul “no” di una donna a «stabilire o mantenere una relazione affettiva», ma anche a voler «subire una condizione di soggezione o comunque una limitazione delle sue libertà individuali». Ciò vale anche a chi si percepisce come donna, ma non lo è anagraficamente. I correttivi, inoltre, si estendono alle aggravanti previste per i maltrattamenti in famiglia, le lesioni e lo stalking. Si è tentato, insomma, di superare l'approccio emergenziale ammettendo che la violenza di genere è un fatto strutturale.

Altra novità sono gli aiuti agli orfani di femminicidio: la legge stanzia per loro 10 milioni di euro. Ma soprattutto allarga la platea: gli aiuti varranno per tutti i minori privati della madre se uccisa in quanto donna, anche se l'omicida non aveva un legame affettivo con lei, né al momento né prima. E anche per i figli di donne sopravvissute a tentativi di femminicidio, ma rimaste gravemente compromesse tanto da non poter più prendersi cura dei figli. Il sì del centrosinistra però non nasconde l'esistenza di lacune e critiche alla legge. Pd, Avs e M5s denunciano l'assenza di interventi e investimenti su prevenzione, cambio culturale ed educazione affettiva. Ilaria Cucchi rivendica la proposta di legge di Avs per corsi di educazione sentimentale e affettiva nelle scuole e ricorda in aula che sarò in calendario dopo la pausa estiva. Per il resto, sembra concretizzarsi l'appello ad affrontare insieme i femminicidi lanciato da Elly Schlein e raccolto dalla premier a maggio, fortemente colpita dalla morte di Martina Carbonaro, la quattordicenne uccisa dall'ex fidanzato ad Afragola. La leader del Pd chiese di «mettersi a un tavolo subito e discutere». E l'avversaria confermò: «Dobbiamo fare di più, tutti insieme. Per Martina. Per tutte».
Cosa prevede il ddl, punto per punto
NUOVO REATO PUNITO CON L'ERGASTOLO: il provvedimento introduce all'interno del codice penale il nuovo articolo 577-bis sul femminicidio. Si stabilisce la pena dell'ergastolo per chiunque cagioni la morte di una donna, commettendo il fatto con atti di discriminazione, di odio o di prevaricazione, ovvero mediante atti di controllo, possesso o dominio verso la vittima in quanto donna. Inoltre, il reato di femminicidio risulta integrato anche quando la condotta omicidiaria è commessa in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.
INTERCETTAZIONI: via il tetto di 45 giorni per i più gravi reati di violenza contro le donne.
RELAZIONE ALLE CAMERE SULL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE: il ddl prevede l'annuale presentazione alle Camere di una relazione del ministro della Giustizia sullo stato di applicazione delle norme in materia di femminicidio e di contrasto alla violenza nei confronti delle donne. Entro il 30 giugno di ogni anno al Guardasigilli corre l'obbligo di presentare alle Camere, una relazione sullo stato di applicazione delle misure contenute nella legge in esame, con particolare riguardo al reato di femminicidio e agli altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne.
TUTELA DEGLI ORFANI: Il testo vuole assicurare una più piena tutela agli orfani di femminicidio, ampliando l'ambito di applicazione delle deroghe alle condizioni richieste per la concessione dell'indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti.
BENEFICI PENITENZIARI E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALLE VITTIME: i benefici Sono subordinati alla valutazione giudiziale positiva dei risultati dell'osservazione scientifica della personalita' del detenuto o internato, condotta per almeno un anno. La disposizione introduce, inoltre, l'obbligo di dare immediata comunicazione alla persona offesa dei provvedimenti applicativi di misure alternative alla detenzione e di altri benefici che comportano l'uscita del condannato dall'istituto penitenziario. Analoga comunicazione e' prescritta nei confronti dei prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato di femminicidio o di omicidio aggravato. E' stata prevista una riduzione della durata massima dei permessi premio.
CAMPAGNE DI PREVENZIONE: Il ddl prevede la promozione di campagne di sensibilizzazione e di iniziative e formative e didattiche in ordine alla pericolosita' dell'utilizzo di sostanze stupefacenti, psicotrope o comunque atte ad alterare la coscienza, al fine di prevenire e contrastare aggressioni di tipo sessuale; prevede un potenziamento delle iniziative formative, per i magistrati e in ambito sanitario, in materia di violenza contro le donne e violenza domestica.
CENTRI ANTIVIOLENZA E MINORI: Le vittime di violenza che hanno compiuto gli anni quattordici possono accedere ai centri antiviolenza senza necessaria preventiva autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale per ricevere informazioni e orientamento.
GRATUITO PATROCINIO: si estende l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito anche alle persone offese dai reati di tentato omicidio aggravato ai sensi dell'articolo 577 cp e di tentato femminicidio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA






