sabato 27 marzo 2021
Il Tribunale amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso presentato da alcuni gestori contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Slot machine in una sala giochi

Slot machine in una sala giochi - Pixabay

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Sale gioco e sale scommesse non possono riaprire perché non sono sicure e perché “non può darsi per scontata” la conformità alle regole anti-covid da parte di chi le frequenta. E non sono "un'attività essenziale". Lo scrive il Tar del Lazio respingendo il ricorso presentato da alcuni gestori contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in cui si chiedeva di sospendere i Dpcm che hanno importo la chiusura di sale giochi, sale scommesse, bingo e corner. E lo fa citando il verbale n. 161 del 27 febbraio 2021 del Comitato Tecnico Scientifico nel quale viene confermata la sospensione delle attività.

Nel documento, si legge infatti, che “in riferimento al quesito sulla previsione della permanenza della misura della sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, il Cts, nel concordare con la misura prevista, rimarca quanto segue. La classificazione del rischio per tale attività produttiva risulta di livello medio alto, con caratteristiche elevate per il rischio di aggregazioni che si svolgono esclusivamente in locali al chiuso. Tali esercizi che si svolgono quasi esclusivamente in spazi confinati per la connotazione intrinseca dell’organizzazione delle attività di gioco, presentano notevoli complessità nella prevenzione del contagio, anche per le numerose evidenze di utilizzo di superfici di contatto promiscuo”.

Inoltre il Cts sostiene che “un ulteriore elemento di complessità è legato alle attività statico-dinamiche dei lavoratori e dei clienti senza la possibilità di previsione dell’utilizzo della mascherina da parte di tutti i presenti negli ambienti, anche in relazione al consumo di alimenti e bevande e del fumo di tabacco che avviene nei locali da gioco”. Ricordiamo, infatti, che in tali locali, diversamente da tutti gli altri esercizi, il fumo non è vietato”. Infine il Cts, ricorda “che anche in altri Paesi, le attività di gioco risultano tra quelle oggetto di maggiore cautela e destinatarie di misure restrittive analoghe nell’attuale cointesto epidemiologico”. Ma il Tar va oltre e osserva “che in un simile contesto risulta essenziale la totale compliance (conformità, ndr), da parte della utenza, nell’osservanza delle misure di prevenzione del rischio implementate all’interno della sala giochi, compliance che, tuttavia, non può darsi per scontata”.

Dunque, concludono i giudici amministrativi, “le impugnate previsioni del Dpcm risultano supportate da un parere tecnico” e “pertanto non sussistono i presupposti per la concessione” della sospensione anche perché quanto stabilito dell’ultimo Dpc del 2 marzo “non appare palesemente illogico o irragionevole, avendo l’amministrazione effettuato una valutazione inerente al grado di essenzialità dell’attività cui imporre il sacrificio, sulla base delle indicazioni del Comitato tecnico-scientifico e prevedendosi comunque un ristoro economico a compensazione del periodo di sospensione”. Insomma azzardo pericoloso e non essenziale.




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