La Corte Ue: ok ai centri in Albania, ma rispettare garanzie

di Gabriele Rosana, Bruxelles
L'avvocato generale conferma il parere su una causa simile in aprile: il protocollo Roma-Tirana è compatibile con il diritto, ma le condizioni di trattenimento devono essere sempre rispettate
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June 11, 2026
La Corte Ue: ok ai centri in Albania, ma rispettare garanzie
Il centro di Gjader, in Albania
L’Italia (al pari di ogni altro Paese dell’Ue) può aprire fuori dal territorio dell’Unione dei centri di permanenza per il rimpatrio di persone migranti, come quelli realizzati in Albania a Shengjin e Gjader. Ma deve rispettare i diritti e le garanzie previste per i richiedenti asilo dal diritto europeo. A esprimersi sul protocollo Italia-Albania è l’avvocata generale della Corte di Giustizia Ue Laila Medina, nel parere giuridico su una causa iniziata dalla Corte d’Appello di Roma, la quale aveva chiesto all’alto tribunale con sede in Lussemburgo se l’Italia fosse competente a stipulare un accordo internazionale con Tirana. Le conclusioni non sono vincolanti, ma spesso anticipano l’orientamento della sentenza che sarà emessa nei prossimi mesi dai giudici dell’Unione. «Nessuna disposizione del diritto dell’Unione si pronuncia sulla localizzazione geografica dei luoghi di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale - precisa Medina nel suo parere -. Di conseguenza, gli Stati membri restano liberi di situare tali centri nel territorio albanese senza invadere la competenza esclusiva dell’Unione».
Per la seconda volta in un mese e mezzo (era già accaduto ad aprile con l’opinione dell’avvocato generale Nicholas Emiliou su un ricorso separato), insomma, i consulenti giuridici della Corte Ue confermano la validità del protocollo Italia-Albania e lo ritengono compatibile, perlomeno in linea di principio, con il diritto europeo. L’indicazione offre una sponda giuridica alle “soluzioni innovative” che fanno perno sull’esternalizzazione delle frontiere, nuovo pilastro della strategia Ue in materia di migrazione; e ciò, oltretutto, in un momento in cui la stretta sui rimpatri è prossima all’entrata in vigore (dovrebbe avvenire appena dopo l’estate, secondo quanto filtrato a Bruxelles), e con essa pure la possibilità per gli Stati di concordare con i Paesi terzi l’apertura all’estero di hub per le espulsioni. « L’Italia ha indicato la strada e oggi l'Europa la sta percorrendo», ha rivendicato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni in Parlamento in vista del Consiglio europeo. 
Ma è sulle condizioni di trattenimento e gli standard di tutela nei centri che la discrezionalità degli Stati si restringe, avverte l’avvocata generale Medina, come aveva già fatto poche settimane prima Emiliou: «Le direttive pertinenti procedono a un’armonizzazione completa delle garanzie minime, al di sotto delle quali i Paesi membri non possono scendere». Ciò riguarda la riservatezza delle comunicazioni con i familiari e i legali, le loro visite, ma anche il rimborso delle spese di viaggio degli avvocati che si rendono in Albania e la necessità di garantire l’accesso di questi ultimi ai centri; tutti profili - secondo l’avvocata generale - non adeguatamente coperti dal protocollo o dalla normativa di attuazione. Inoltre, precisa Medina, «il diritto dell’Unione impone un obbligo di rilascio immediato di una persona trattenuta alla scadenza del termine di convalida del trattenimento», e ciò deve valere anche per le persone che si trovano nei centri in Albania. 

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