L'avvocato "collaboratore"? La difesa non si compra
di Paolo Borgna
Il compenso di 615 euro al legale che convinca il migrante assistito a rimpatriare lede un diritto costituzionale e stravolge e umilia il ruolo del difensore, in contrasto con i principi della giurisdizione

La norma, inserita nell’ultimo decreto sicurezza (art. 30 bis), che prevede un compenso di 615 euro all’avvocato che convinca il migrante assistito a rimpatriare è stata bloccata dal presidente Mattarella. È un’ottima notizia, che conferma l’importanza del ruolo di garanzia del Capo dello Stato. Ugualmente ottima è la notizia che, immediatamente e unanimemente, tutti gli organismi dell’avvocatura e il sindacato dei magistrati hanno denunciato che questa norma non solo lede il diritto di difesa (art. 24 della Costituzione) ma stravolge e umilia il ruolo dell’avvocato. E anche questa è una conferma: che la “cultura della giurisdizione” accomuna magistrati e difensori. La filosofia di questo nuovo provvedimento legislativo è in linea con quella dei tanti “decreti sicurezza” che l’hanno preceduto: una miscellanea di norme, sostanziali e procedurali che, di fronte a reali problemi sociali, rispondono introducendo nuovi reati ed elevando in modo estremo le sanzioni. La norma manifesto di questa filosofia fu, nel 2025, l’introduzione (all’art. 415 bis del Codice penale) del reato di resistenza passiva in carcere (sottolineo: meramente passiva).
Col nuovo decreto si tocca un nuovo parossismo: per la rapina in banca il massimo della pena edittale sarà superiore a quella prevista per l’omicidio volontario. L’idea del diritto penale come “ultima ratio” ci appare ormai come una lontana barchetta alla deriva. Mentre il nuovo fermo preventivo (art. 7) ci fa intravedere – come scrive il professor Oliviero Mazza – un nuovo orizzonte in cui, come nel film Minority Report aggiornato dagli algoritmi predittivi, le persone vengono arrestate in base alla semplice previsione che commetteranno un crimine. C’è, sullo sfondo, la cultura del cavalier Alfredo Rocco che nel 1930 – per motivare l’assoluta assenza dell’avvocato nella fase istruttoria del processo che stava per varare – spiegava che «lo zelo invadente» degli avvocati, tanto più se «coscienziosi ed alacri», è «molto pericoloso nell’istruzione» perché, mettendo in discussione la fiducia verso l’autorità del magistrato, «contrasta con i principi fondamentali del Regime».
È l’idea, nefasta, dell’avvocato “collaboratore”, il sogno di tutti i regimi autoritari, di qualunque colore: l’avvocato trasformato in pubblico funzionario. È l’opposto dell’idea liberale, che ogni operatore di giustizia impara con l’esperienza e che l’articolo 111 ha consacrato in Costituzione: che l’avvocato compie la sua opera più preziosa per la ricerca della verità non “collaborando con l’Autorità” bensì facendosi partigiano del suo assistito, tirando quanto può più dalla sua parte (per dirla con Calamandrei), facendo luce su ogni elemento favorevole al suo cliente, così aiutando il giudice a non omettere alcuna circostanza, alcuna possibile interpretazione dei fatti, alcuna obiezione alla più immediata lettura e valutazione delle prove, a non trascurare ogni possibile interpretazione della legge nella sua applicazione al caso concreto. Nelle democrazie liberali l’unico dovere dell’avvocato è quello di difendere il cliente, nel rispetto delle regole del processo: «tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento», secondo la felicissima formula del giuramento che ogni avvocato presta all’inizio della sua carriera.
Per questo, proporre una mancetta al difensore che collabori per convincere il proprio cliente a rimpatriare è, davvero, un’offesa a tutta l’avvocatura che – mi piace ricordarlo alla vigilia del 25 aprile – fu, tra le professioni liberali, quella che pagò uno dei prezzi più alti. Furono cento gli avvocati che, tra il ’43 e il ’45, morirono per la libertà. Ogni corte d’Italia ha i suoi caduti da onorare. Se si va a vedere il gesto, la parola di fierezza di fronte ai carnefici, l’ultima lettera lasciata da ciascuno di quei cento avvocati, si scoprirà che ognuno di loro, nel suo momento supremo di fronte alla morte, ebbe un pensiero che riaffermava la sua fedeltà alla giustizia, la sua fierezza di morire da eroe in quanto avvocato.
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