Non è illegittima l'intera legge sarda sul fine vita, ma varie sue disposizioni violano le competenze statali. Con una sentenza depositata oggi, la Corte costituzionale ha respinto le censure statali sull'intera legge della Regione Sardegna n.26/2025, in tema di aiuto al suicidio, ma ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di diverse sue disposizioni.
Come già la legge della Regione Toscana, sulla quale la Corte si è pronunciata lo scorso anno, che era stata impugnata dallo Stato con censure sostanzialmente analoghe, anche la legge regionale sarda afferisce alla materia della tutela della salute, limitandosi a disciplinare l'attività delle aziende sanitarie locali. Numerose sue disposizioni hanno però, spiega Palazzo della Consulta, «illegittimamente invaso sfere di competenza riservate alla legislazione statale». La Corte, in particolare, ha dichiarato incostituzionale l'articolo 2, comma 1, in base al quale sono ammesse alle prestazioni e ai trattamenti previsti dalla legge regionale «le persone in possesso dei requisiti indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale»: la disposizione «viola la competenza legislativa esclusiva statale» in materia di ordinamento civile e penale, in quanto, richiamando le pronunce in tema di aiuto al suicidio, «realizza una novazione dei principi ordinamentali in esse contenuti, che produce l'effetto di definire nella legislazione regionale, irrigidendoli, i requisiti per l'accesso al suicidio assistito e, indirettamente, i contorni dell'esimente all'articolo 580 del codice penale come individuata dalle sentenze di questa Corte». La legislazione regionale, infatti, in relazione ai delicati bilanciamenti che attengono al suicidio medicalmente assistito, «non può pretendere di agire in via suppletiva della legislazione statale, per così dire «impossessandosi dei principi ordinamentali individuati da questa Corte», cristallizzandoli nelle proprie disposizioni.
L'articolo 4, invece, è stato dichiarato incostituzionale nelle specifiche previsioni che «fissano stringenti termini per lo svolgimento» del procedimento di verifica del possesso dei requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito da parte della commissione multidisciplinare, previa acquisizione del parere del comitato etico territoriale: la Corte ha ritenuto violata la competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile, in quanto «tali sequenze di termini coinvolgono scelte che necessitano di uniformità di trattamento sul territorio nazionale». Inoltre, queste stringenti previsioni contrastano con i principi fondamentali desumibili dalla legge n.219/2017, che invece valorizzano e promuovono la «cosiddetta alleanza terapeutica», per cui, ferma rimanendo la necessità di una sollecita presa in carico dell'istanza del richiedente, deve essere «sempre consentita la possibilità di svolgere tutti quegli approfondimenti clinici e diagnostici che la Commissione, multidisciplinare e coinvolgente diverse competenze (tra cui quelle psichiatriche, palliative, psicologiche, medico legali), ritenga appropriati».
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