Attualità

Aborto farmacologico. Otto obiezioni alla linee guida del ministero della Salute

Assuntina Morresi giovedì 20 agosto 2020

Il ministero della Salute italiano ha emanato il 12 agosto 2020 una circolare di aggiornamento delle “Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine”. Sull’utilizzo della pillola abortiva Ru486, ecco le questioni rimaste aperte e le otto obiezioni alla linee guida del ministero della Salute

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1. Non si spiega per quale motivo, scientifico o giuridico, i tre pareri precedenti del Css risultano superati dal nuovo testo. Non sono cambiati i princìpi attivi dei prodotti abortivi, non ci sono nuove sperimentazioni, non è cambiata la legge 194, non ci sono state sentenze che ne hanno mutato l’interpretazione.

2. Sono confermate tutte le considerazioni cliniche dei precedenti pareri: non si può prevedere la tempistica dell’aborto farmacologico, né le modalità. Non si può cioè sapere, una volta assunta la Ru486, se, quando, dove e come avverrà l’emorragia che indica l’interruzione della gravidanza.

3. È confermato l’aumento sensibile delle complicanze con l’avanzare della gravidanza: la necessità di un successivo intervento chirurgico per aborto mancato o incompleto raddoppia estendendo da 7 a 9 settimane l’uso della Ru486 (si passa dal 4-5% all’8-10% di revisioni della cavità uterina).

4. Non sono citate le due segnalazioni di decessi a seguito di aborto farmacologico, nei dieci anni di uso della Ru486, a fronte di una segnalazione a seguito di aborto chirurgico in quaranta anni di applicazione della legge 194.

5. È di fatto smentita la minore invasività e pericolosità del metodo farmacologico: per le minori si consiglia il regime di ricovero ordinario perché si valuta «difficile l’adesione al percorso terapeutico in tale situazione». Se quella nuova, senza ricovero, fosse una procedura medica più rispettosa della condizione della donna, le minori dovrebbero avere, piuttosto, un accesso privilegiato.

6. È confermata la durezza del percorso abortivo con la Ru486 dai criteri non clinici di esclusione: non possono accedere pazienti molto ansiose, con una bassa soglia di tolleranza al dolore, con condizioni socio-abitative troppo precarie, con impossibilità di raggiungere il Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico entro 1 ora. Per le donne straniere va accertata la comprensione linguistica del percorso.

7. L’art.8 della 194 elenca i luoghi in cui effettuare un aborto è legale: non c’è il domicilio della donna, non ci sono i consultori. Ma le linee guida prevedono implicitamente che possa capitare di abortire al di fuori dalle strutture ospedaliere indicate, e dicono esplicitamente che si può abortire in consultorio.

8. L’art.19 prevede fino a tre anni di reclusione per chi effettua Ivg al di fuori delle modalità degli artt.5 e 8, e quindi anche per chi effettua Ivg al di fuori delle strutture indicate (che non comprendono i consultori, nominati all’art.2 con tutt’altre finalità).