mercoledì 22 aprile 2015
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Sei mesi per dirsi addio. Al massimo un anno, se si decide di ricorrere al giudice. Ecco le nuove norme sul divorzio in Italia. I tempi Con il "divorzio breve" non saranno più necessari tre anni per mettere fine a un matrimonio, indipendentemente dalla presenza o meno di figli. Restano i due gradi di giudizio. Il termine decorre dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale. Nelle separazioni consensuali si applica la riduzione a sei mesi della durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio; il termine più breve è riferito anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali. Nelle separazioni giudiziali si applica la riduzione da tre anni a dodici mesi della durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio. Divisione dei beni Novità temporale anche per la divisione dei beni: la comunione dei beni si scioglie quando il giudice autorizza i coniugi a vivere separati o al momento di sottoscrivere la separazione consensuale. L'ordinanza con la quale sempre i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale di stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione. Applicazione immediata, anche ai divorzi in corso C'è poi l'applicazione immediata: il "divorzio breve" sarà operativo anche per i procedimenti in corso. Scomparso il divorzio immediato Dal provvedimento, durante la discussione al Senato, è stata stralciata la norma che prevedeva il divorzio immediato, cioè senza separazione. Una norma che avrebbe "rallentato" il percorso visto che sul tema si sono registrate posizioni politiche contrastanti che avrebbero spaccato la maggioranza. Affidamento dei figli Per quanto riguarda l'affidamento dei figli e il loro mantenimento, la sentenza del giudice sarà valida anche dopo l'estinzione del processo, fino a che non sia sostituita da un altro provvedimento emesso a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi in seguito a un ricorso per il divorzio.
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