Vita

Famiglia. Unioni di fatto, il testo in commissione

martedì 13 maggio 2014
In commissione Giustizia del Senato, dopo la discussione preliminare dei giorni scorsi, non è stato ripreso l'esame dei provvedimenti sulla disciplina delle unioni civili e di quelli sui patti di convivenza. Oltre a questo tema, nella sedute convocate per oggi e domani, in programma anche il seguito dell'esame dei ddl 194 e 595 sul tribunale della famiglia, del provvedimento in tema di adozione dei minori (1209, con il termine per gli emendamenti fissato al 20 maggio), delle disposizioni per contrastare il traffico di organi destinati al trapianto (ddl 922) e diversi altri provvedimenti relativi ai magistrati. In calendario anche due atti comunitari, uno sulla lotta contro razzismo e xenofobia mediante il diritto penale e l'altro sul reciproco riconoscimento delle sentenze penali.Sulla questione delle unioni di fatto è intervenuto il Forum delle associazioni familiari, analizzando proprio il testo di partenza. «La cosa più grave è che in questo testo si equipara giuridicamente la convivenza, etero o omo che sia, alla famiglia fondata sul matrimonio - commenta Francesco Belletti, presidente del Forum -. Si tradisce così la Costituzione che distingue il matrimonio tra uomo e donna dalle altre forme di unione affettiva. Perfino in materia di successione e di reversibilità della pensione non ci saranno più differenze. È evidente che lo scopo principale è quello di destrutturare l’istituto del matrimonio». «Ma le perle di questa proposta non finiscono mai - continua Belletti -: si potrà addirittura stipulare un patto di convivenza appena dopo la separazione tra i coniugi, molto prima del divorzio; bastera un patto di convivenza per ottenere la residenza per un straniero; si potrà adottare il figlio del convivente e varrà la regola della presunzione di concepimento, anche tra persone dello stesso sesso; viene introdotto l’obbligo di versare gli alimenti al convivente». Duro quindi il giudizio di Belletti: «Un testo espressamente anti-famiglia che va ben oltre l’intervento sul riconoscimento di alcuni diritti individuali ai componenti delle convivenze e che in questo procedere a mo’ di bulldozer trascura la tutela dei più piccoli e deboli». Di seguito l'analisi del testo base fatta dal Forum Con la presentazione del testo base sui ‘patti di convivenza’ in Commissione Giustizia del Senato entra nel vivo il dibattito sulla regolamentazione di tali forme di unione non matrimoniale. Nelle prossime sedute si saprà se i lavori proseguiranno su un unico testo base per la regolamentazione delle convivenze sia tra persone di sesso diverso che tra persone dello stesso sesso o su due distinti testi legislativi. Ad oggi, l’unico testo depositato dalla relatrice sen. Cirinnà, che riguarda entrambe le fattispecie, è senza dubbio inaccettabile. In primo luogo, si equipara giuridicamente la famiglia fondata sul matrimonio alla convivenza. Tale soluzione non può essere in alcun modo condivisa perché la Costituzione italiana “riconosce” la specificità della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio tra uomo e donna (art. 29 Cost.) ben distinta dalle altre forme di unione affettiva (art. 2 Cost.). Inoltre, in tal modo si introducono forme di simil-matrimonio molto ‘leggere’ e mutevoli che nel caso si decidesse di regolamentare in modo diverso le unioni tra persone di sesso diverso e quelle tra persone dello stesso sesso si avrebbe l’ulteriore conseguenza di introdurre matrimoni di serie a, b, c, etc. È manifesto l’obiettivo di destrutturare l’istituto del matrimonio come regolato attualmente, tanto che si potrà addirittura stipulare un patto di convivenza già dopo la sola separazione tra i coniugi, molto prima del divorzio, indipendentemente dalla possibilità di riconciliazione della coppia e di tutte le tutele che l’ordinamento italiano pone a difesa del vincolo matrimoniale, che proprio in questo manifesta il preminente interesse dello Stato alla stabilità dei legami familiari. Il testo presentato è discutibile anche sotto il profilo delle soluzioni adottate in materia di successione: si prevede che la parte di un patto di convivenza è in tutto equiparata a quella di coniuge per quanto riguarda i diritti e i doveri dei legittimari e della successione legittima. Tuttavia non v’è alcun accenno sull’eventuale presenza di legittimari derivante da un precedente matrimonio: l’attuale sistema delle successioni non contempla infatti la questione del conflitto tra più legittimari né possono essere individuate soluzioni per analogia, essendo un sistema volto a tutelare la famiglia e la sua stabilità economica. Viene poi introdotto l’obbligo di versare gli ‘alimenti’ al convivente che non possa provvedere alle proprie necessità, determinato in base alla durata del patto di convivenza. Anche in questo caso è evidente che potrebbe esistere un altro/a avente diritto, in caso di precedente matrimonio di una delle parti del patto, ma il testo non risolve la questione della divisione degli alimenti tra ex coniuge ed ex convivente. Ancor più grave la mancanza di una disposizione relativa alla regolamentazione del mantenimento tra figli nati nel matrimonio e figli nati nel patto di convivenza. In sostanza tutto il testo è lacunoso sotto il profilo della tutela delle parti deboli, siano esse i conviventi o i figli. Anche laddove si estende al convivente superstite il diritto a conseguire la pensione di reversibilità manca qualsiasi proposta per stabilire le quote spettanti all’ex coniuge e all’ex convivente né si fa cenno alla quota di reversibilità spettante ai figli avuti in costanza di matrimonio. Peraltro pare illegittima la fissazione della durata minima della convivenza a 10 anni per ottenere il diritto alla pensione di reversibilità: se si equiparano integralmente famiglia fondata sul matrimonio e patto di convivenza non sussiste ragione per un diverso trattamento tra ex coniuge ed ex convivente, non essendo prevista una durata minima del matrimonio per ottenere la pensione di reversibilità. Ulteriori profili di criticità sono contenuti nelle norme relative all’acquisto della residenza per il cittadino straniero che sia parte di un patto di convivenza con un cittadino italiano, ai diritti dei figli e alla presunzione di concepimento, soprattutto in riferimento alle unioni tra persone dello stesso sesso, o all’adozione del figlio minore dell’altra parte del patto, perché non si disciplina il caso di figli avuti da un precedente matrimonio o patto di convivenza. È evidente che tutti questi problemi sarebbero superati se da un lato si confermasse la specificità della famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna e, dall’altro, si risolvesse con interventi mirati la questione del ritenuto mancato riconoscimento di alcuni diritti individuali ai componenti delle convivenze, diritti individuali peraltro mai delineati con precisione da chi rivendica la necessità di regolamentare le unioni civili o da chi chiede l’introduzione di un matrimonio multiforme e aperto a tante situazioni molto diverse tra loro.