Vita

Dat. «I 10 motivi perché la legge sul fine vita tradisce la professione medica»

Centro Studi Livatino sabato 8 aprile 2017
Il Centro Studi Livatino, formato da magistrati, docenti universitari, avvocati e notai, in occasione della discussione in Parlamento della proposta di legge sulle “disposizioni anticipate di trattamento”, dopo aver inviato un appello di oltre 250 giuristi a Deputati e Senatori, pubblica oggi un documento sulle gravi ricadute che le nuove norme avranno sull’esercizio della professione medica, riassumendole in 10 punti (IL TESTO COMPLETO):

  • l’introduzione del principio della disponibilità della vita umana contro quello, scritto in Costituzione e derivante da secoli di civiltà giuridica, della sua indisponibilità
  • l’individuazione del medico come soggetto pericoloso, in quanto potenzialmente lesivo della libertà del malato;
  • la sostituzione del consenso informato, quale “atto fondante” della relazione fra medico e paziente, al principio di beneficialità, che finora ha orientato tale relazione;
  • la necessità per il medico del costante affiancamento dell’avvocato, a fronte di norme la cui applicazione – per il loro contenuto e per la confusione che generano – farà crescere a dismisura il contenzioso;
  • la trasformazione del medico da professionista che punta alla salute del paziente in un soggetto ossessionato dalla dettagliata informazione del malato, dalla verifica della comprensione di costui, dalle modalità di esplicitazione del consenso;
  • l’imposizione al medico di commettere reati e/o illeciti civili, tant’è che la p.d.l. costruisce una esimente rispetto a tali condotte. Vuol dire lasciare al giudice la valutazione se la causa di giustificazione è in concreto ravvisabile, oppure no, e quindi lavorare nella costante incertezza;
  • il rischio per il medico di denuncia penale e/o di azione civile di danno, soprattutto nei casi in cui le DAT sono redatte in epoca remota e nuove terapie aggrediscono con successo patologie in passato non guaribili. Nonostante le cautele che il medico potrà porre, qualunque sua scelta fra DAT vincolanti e trattamenti sanitari che le DAT vieterebbero (ma gioverebbero al paziente),sarà fonte di responsabilità civile e/o penale;
  • la costrizione a sospendere idratazione e alimentazione, se assistite, accompagnando inevitabilmente tale sospensione con trattamenti di sedazione profonda, atti in ciò coincidenti con l’eutanasia;
  • l’obbligo di attuare disposizioni eutanasiche senza che sia riconosciuta l’obiezione di coscienza e con estensione anche alle strutture sanitarie non statali;
  • la tacita abrogazione del codice deontologico medico.