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Vacanze, una «guida» per le ferie

Vittorio Spinelli martedì 26 luglio 2011
L'imminente chiusura di grandi e piccole aziende per l'esodo feriale di agosto sospenderà per pochi giorni le tensioni e le fatiche del lavoro quotidiano. Per tutte le categorie, i giorni di ferie retribuite hanno lo scopo di consentire il recupero delle energie psico-fisiche impiegate nell'attività lavorativa, una finalità che costituisce un diritto irrinunciabile del dipendente, italiano o straniero che sia. Sono pertanto nulli gli accordi di circostanza con il datore di lavoro per sostituire le ferie con indennità monetarie o altri benefici. Con pochissime eccezioni: quando la risoluzione del rapporto di lavoro non consente l'utilizzo dei giorni di ferie già maturate e quando il lavoratore, avendo già utilizzato un riposo effettivo di quattro settimane, il periodo minimo stabilito dalla legge, dispone di ulteriori giornate previste dal contratto di categoria. Regole ed eccezioni consolidate da una direttiva della Comunità europea del 2003.
Cassa integrazione. La congiuntura economica in corso, che ha colpito diversi settori di mercato con la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa, ha suscitato anche nuove riflessioni sull'utilizzo delle ferie obbligatorie per i dipendenti in cassa integrazione. Per risolvere il contrasto tra il diritto del lavoratore e la delicata situazione aziendale, il ministero del Lavoro ha da poco precisato (interpello 59/201) che resta immutato l'utilizzo delle ferie obbligatorie, per il periodo già concordato col lavoratore, se l'azienda è stata autorizzata alla cassa integrazione ridotta. La Cassa «a zero ore» consente invece all'azienda autorizzata di poter rinviare le ferie obbligatorie del dipendente fino al termine della sospensione lavorativa ed alla conseguente ripresa dell'attività aziendale. In parallelo, il differimento si applica anche ai relativi contributi Inps.
Secondo la legge, i periodi di ferie devono essere goduti nello stesso anno di maturazione per almeno due settimane, potendo completare le restanti settimane entro 18 mesi dall'anno di maturazione. Il frazionamento così allungato permette l'utilizzo completo dei giorni di ferie in particolari settori che non consentono interruzioni di lunga durata (protezione civile, servizi pubblici, sanità ecc.).
Ferie arretrate. Nonostante i vincoli della legge e le disposizioni del contratto collettivo – la sanzione per l'azienda inadempiente può variare da 130 a 780 euro per lavoratore – di fatto può accadere che il dipendente non riesca ad utilizzare integralmente i suoi giorni di ferie. Le ferie arretrate e non godute vanno quindi risarcite. L'indennità sostitutiva corrisponde all'importo giornaliero della retribuzione per quanti sono i giorni di ferie non goduti. Sebbene si faccia riferimento ai compensi del lavoratore questa indennità non ha natura retributiva, a parere ultimo della Cassazione (n. 10341/2011), ma ha carattere risarcitorio e come tale si prescrive dopo un periodo di dieci anni.