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Turismo e case per ferie, le regole dell'Inps per gli "occasionali"

Vittorio Spinelli giovedì 25 ottobre 2018
Nuove regole per le prestazioni occasionali che vengono svolte in settori che, secondo il decreto "Dignità" (in seguito legge 96/2018), presentano particolari caratteristiche, come l'agricoltura, gli enti locali e il turismo.
I nuovi obblighi che investono chi utilizza lavoratori occasionali si riversano anche sulle parrocchie, sulle congregazioni e sugli altri enti religiosi (classificati con codice Ateco della serie 55) che gestiscono una propria ospitalità nel settore del turismo. Sono cioè impegnati nella gestione di strutture ricettive che, essendo spesso a carattere stagionale, richiedono per brevi periodi "una mano in più" nell'accoglienza degli ospiti. L'Inps cita, al riguardo, la conduzione di alberghi, ostelli per la gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, case per vacanze ecc.
Il campo di applicazione della legge comprende le strutture che abbiano alle proprie dipendenze non oltre 8 lavoratori a tempo indeterminato. Devono inoltre utilizzare, come occasionali, solo pensionati, disoccupati, giovani fino a 25 anni, percettori di sostegni del reddito.
L'utilizzo di questi lavoratori richiede al gestore l'attivazione di due passaggi preliminari:
a) l'apertura di un portafoglio telematico, con il quale finanziare i compensi al lavoratore, le assicurazioni e il costo del servizio, b) una comunicazione preventiva all'Inps, almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, utilizzando un apposito calendario giornaliero predisposto dall'Istituto sul suo sito. Su questo va indicato il periodo di svolgimento dell'attività occasionale, che può andare da uno a dieci giorni consecutivi, la durata complessiva della prestazione, oltre ai dati anagrafici dell'interessato ed il compenso pattuito.
La misura del compenso è rimessa alla libertà delle parti, tenendo presente tuttavia che per ogni ora di lavoro occasionale non può scendere sotto i 9 euro e che per una giornata di lavoro deve essere almeno di 36 euro, anche quando la prestazione giornaliera duri meno di quattro ore continuative di lavoro.
La procedura così impostata offre anche una minima flessibilità. Se il lavoratore, per qualsiasi motivo, non svolge la prestazione convenuta, è possibile revocare la comunicazione iniziale entro tre giorni dalla fine del periodo dichiarato. Allo stesso modo si può invece incrementare il numero delle ore preventivate, dopo aver superato il periodo inizialmente indicato. L'Inps comunica che le strutture ricettive già registrate nella Piattaforma delle Prestazioni occasionali sono tenute, al primo accesso, a riclassificare la propria posizione.