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Trattamento Integrativo, l'effetto "clero"

Vittorio Spinelli giovedì 20 maggio 2021
Il cedolino di questo mese che riporta la remunerazione dei sacerdoti inseriti nel sistema di sostentamento si presenta con alcune novità. Tutte collegate al cosiddetto "trattamento integrativo" che dallo scorso anno viene aggiunto alle retribuzioni da lavoro dipendente e ai redditi assimilati, come i compensi dei ministri di culto. Si tratta dell'aumento straordinario di 1.200 euro per chi percepisce un reddito complessivo nel 2021 non superiore a 28 mila euro. Per i redditi superiori, da 28 mila a 40 mila euro, gli interessati beneficiano di una detrazione fiscale di 480 euro. Spetta al sostituto d'imposta - e in questo caso all'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (Icsc) - riconoscere il trattamento e la detrazione sulle mensilità spettanti in corso d'anno, ovviamente secondo il reddito del singolo sacerdote.
Per queste operazioni l'lcsc ha considerato, alla lettera, come "reddito complessivo" anche gli stipendi e le pensioni del sacerdote computate per la misura della sua remunerazione. Di fatto questo criterio non esclude che un altro sostituto del sacerdote effettui legittimamente analoghe operazioni sulla stessa base reddituale. In sostanza possono crearsi situazioni di sovrapposizioni con la formazione di indebiti che l'interessato sarebbe poi obbligato a restituire tutto o in parte, situazioni peraltro verificabili contabilmente solo a conclusione del 2021. Sarebbe inoltre difficilmente comprensibile l'esposizione dei dati relativi nella certificazione dei redditi 2021.
Pertanto da questo mese l'Istituto considera come reddito complessivo solo gli importi di sua competenza (integrazione, retribuzione della parrocchia e di altri enti ecclesiastici, assistenza domestica, presenza in case del clero). Il periodo gennaio-aprile sarà ricalcolato nel conguaglio fiscale 2022, a debito o a credito. Poiché l'Icsc applica in automatico il trattamento integrativo, chi ha altri redditi da dipendente (oppure con tutti i redditi supera 28 mila euro) deve chiedere a uno dei sostituti (datore o Icsc) di sospendere il bonus. Se poi viene meno il possesso di altri redditi, si può chiedere all'Icsc il suo ripristino. Se invece l'Icsc non paga il trattamento perché ora non ricorrono le condizioni, il sacerdote che in seguito vi rientri potrà chiedere il bonus nella prossima dichiarazione dei redditi.