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Terreni agricoli, gli aiuti dell'Unione Europea e gli esoneri dell'Inps

Vittorio Spinelli martedì 12 giugno 2018
Agli occupati nel settore agricolo ed assicurati nell'Inps come coltivatori diretti, imprenditori agricoli principali, coloni o mezzadri, si offrono in questi giorni alcune opportunità. Nell'ambito della riforma della Previdenza Agricola Comune (PAC) dell'UE è in scadenza il 15 giugno prossimo (essendo stato prorogato il termine iniziale del 15 maggio) la domanda per beneficiare degli aiuti comunitari per il 2018. Le domande Pac presentate fuori termine, ma non oltre il prossimo 10 luglio, sono ammesse ma penalizzate dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
La procedura impostata dalla Commissione Ue prevede la disponibilità per i richiedenti di moduli e precompilati a cura dell'Agea, l'Agenzia italiana per le erogazioni in agricoltura. Il sostegno al reddito degli agricoltori è condizionato dalla assegnazione di diritti (titoli), determinati per numero e per valore dal singolo Paese sulla base dell'attività agricola svolta dall'interessato in un preciso periodo di riferimento. Con la circolare n. 48086 del 5 giugno scorso l'Agea ha comunicato la conclusione delle operazioni di ricalcolo dei titoli relativi alla campagna per il 2017.
Esonero Inps. Per compensare i danni all'agricoltura provocati dalle calamità naturali la legge 82 del 2008 ha previsto per le aziende e per le cooperative agricole un particolare esonero dai contributi Inps. Attualmente la misura del beneficio è del 17% per le aziende che hanno sofferto danni da calamità oltre il 30% della produzione, e del 50 % in caso di danni che invece superano il 70% della produzione vendibile. L'esonero si riferisce ai contributi individuali e a quelli dei lavoratori dipendenti dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli iscritti all'Inps (gestione speciale) in forma singola oppure associata.
L'Inps precisa che il beneficio è concesso a domanda (esclusivamente telematica) da presentare entro un anno dal verificarsi della calamità, a condizione che risulti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il relativo Decreto di autorizzazione. Spetta alle Direzioni regionali Inps verificare che l'attività dichiarata rientri tra quelle classificate come agricole dal Codice civile (art. 2135), con esclusione della raccolta di prodotti ortofrutticoli, essendo attività non agricola per definizione.
Poiché l'esonero si può configurare come un aiuto di Stato, la stessa Inps ricorda che il Regolamento dell'Ue 702/2014 dichiara compatibili con il mercato unico gli aiuti nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali.