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Scuole, l'infortunio in cortile

Vittorio Spinelli giovedì 17 ottobre 2013
La tutela degli alunni che frequentano le scuole religiose si arricchisce di nuovi particolari. L'occhio del diritto punta questa volta a una situazione molto diffusa, ampiamente descritta nella sentenza della Corte di Cassazione n. 22752 del 4 ottobre scorso. È quanto accade presso molti istituti, compresi quelli statali, che sono dotati di un cortile antistante l'edificio, nel breve intervallo di tempo che intercorre tra l'apertura dei locali al mattino e l'ingresso degli alunni. In questi pochi minuti – nel caso in giudizio – è avvenuto l'infortunio di un'alunna (caduta da un muretto non protetto da idonea recinzione) mentre attendeva nel piazzale l'apertura della scuola secondo l'orario stabilito.Nel giudizio della Cassazione, la scuola è obbligata a vigilare e a prevenire danni a terzi, adottando ogni misura idonea, anche nella zona antistante l'edificio scolastico. Si presume però che l'istituto abbia la disponibilità di questo spazio e che a questo consenta l'accesso e lo stazionamento degli alunni prima dell'inizio delle lezioni. L'ammissione dell'allievo alla scuola mediante la domanda di iscrizione – argomenta la Corte – attiva un vincolo contrattuale, che nella specie realizza un «contratto di protezione». In forza di questo vincolo incombe sulla scuola l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo e di predisporre tutti gli accorgimenti necessari, anche al fine di evitare che egli produca danni a se stesso, sia all'interno dell'edificio scolastico sia nelle sue pertinenze, per il tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni.In questa esposizione va inserito anche il comportamento del personale della scuola che provvede all'apertura e alla chiusura del cancello d'ingresso. Non sui docenti né sul personale interno, ma sulle persone che movimentano i cancelli della scuola ricadono gli obblighi di sorveglianza e di sicurezza degli alunni. Con l'apertura dei cancelli risulta, infatti, consentito l'ingresso e la permanenza degli alunni nel piazzale antistante, cioè all'interno della pertinenza scolastica messa a disposizione degli allievi. In particolare, la loro accoglienza nel piazzale, dopo la discesa da un eventuale scuola-bus, importa necessariamente l'affidamento in custodia dei minori dagli incaricati del servizio di accompagnamento del bus, al personale della scuola interessata. L'istituto scolastico si sottrae alla sua responsabilità quando dà prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e che questo si sia ugualmente verificato a causa di un evento non prevedibile né superabile con la diligenza normalmente adeguata alle circostanze del caso concreto.In palestra. Ancora la Cassazione (sentenza n.13310/2013) ha giudicato che in caso di infortunio dell'alunno a scuola durante un esercizio di ginnastica, non è punibile l'insegnante che non si sia accorto della gravità del danno, semmai può essere oggetto di rimprovero.