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Scuola, il boom di settembre

Vittorio Spinelli martedì 28 agosto 2007
Scattano dal 1° settembre i pensionamenti dell'anno 2007 in tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado. La decorrenza da settembre, per tutte le pensioni del settore, è obbligatoria ed è stabilita allo scopo di evitare che il regolare decorso dell'anno scolastico sia interrotto dai collocamenti a riposo del personale docente e non docente. Quest'anno sono circa 55mila le domande di pensione anticipata (già presentate entro il termine del 10 gennaio scorso), oltre il 40% in più rispetto al 2006. Una vera fuga dal posto di lavoro, dovuta sopratutto ai timori per gli effetti della riforma Maroni (pensioni di anzianità con età minima per tutti a 60 anni oppure con 40 anni di contributi a partire dal 2008). La rigidità delle scadenze e delle procedure per i pensionamenti della scuola, ma anche le continue e contraddittorie «voci» di riforme, non hanno consentito ai dipendenti interessati di effettuare valutazioni diverse. Tanto più che nel frattempo è intervenuto, il 20 luglio scorso, l'accordo sui nuovi «scalini» per le pensioni di anzianità. Il boom di domande ha generato un carico di lavoro straordinario per l'Inpdap che, ad aprile, ha dovuto costituire presso la Direzione Pensioni un apposito Nucleo per la lavorazione, in via telematica, dei trattamenti di quiescenza del personale del comparto scuola. Una volta effettuato il cosiddetto «primo pagamento» la pratica viene trasferita alla sede competente in base alla residenza del pensionato. Qualora questa sia diversa rispetto all'ultima sede di servizio, la sede della nuova residenza ha acquisito l'intero fascicolo di pensione con la documentazione cartacea. è stata invece confermata la competenza delle sedi territoriali dell'Ente per le pensioni ai docenti di religione, per il personale Ata proveniente da altre amministrazioni, per i rapporti di lavoro part-time, per le pratiche con valutazione di periodi successivi al 1° settembre 2000. Pensioni ai superstiti. La Finanziaria 2007 è intervenuta sui trattamenti di reversibilità ai familiari del pensionato deceduto, in genere al solo coniuge superstite. La legge richiama la riforma Dini, in vigore dal 17.8.1995, che ha esteso a tutti i lavoratori non assicurati Inps le norme di questo istituto sulle pensioni di reversibilità, con effetto anche sulle pensioni liquidate in precedenza. Dopo dodici anni di interpretazioni diverse, sono state stabilite queste regole per i trattamenti liquidati dall'Inpdap: a) la pensione ai superstiti degli ex dipendenti civili e militari dello Stato e degli iscritti alle ex Casse degli istituti di previdenza, spetta nella vecchia aliquota del 50% del trattamento originario, oltre all'indennità integrativa speciale in misura intera. b) sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli «in godimento» alla data del 1° gennaio 2007, già definiti a qualunque livello di contenzioso, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.