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Scade il bonus per l'amianto

Vittorio Spinelli martedì 7 giugno 2005
Si chiude il prossimo 15 giugno la travagliata vicenda dei risarcimenti previdenziali ai lavoratori esposti ai rischi dell'amianto per più di dieci anni. Entro questa data, pena la perdita di ogni beneficio, i lavoratori interessati devono presentare domanda di "certificato di esposizione" presso qualunque ufficio Inail, anche se non sono stati soggetti all'assicurazione infortuni. Oltre alle categorie lavorative dell'industria ne beneficiano anche i ferrovieri (iscritti al Fondo Inps per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato) ed i marittimi. Sono invece esclusi gli artigiani, gli spedizionieri doganali ed altri autonomi, poiché la legge riserva l'incentivo solo ai lavoratori dipendenti, anche se in seguito hanno intrapreso un'attività autonoma o professionale. L'Inps e l'Inail avvertono che, data l'importanza del provvedimento, è sufficiente
presentare la domanda entro il 15 giugno, mentre il curriculum lavorativo, necessario per accertare l'esposizione all'amianto, può essere presentato anche dopo tale data. Il beneficio consiste: a) per gli esposti all'amianto alla data del 2 ottobre 2003 e non soggetti all'Inail, in un aumento dei contributi pensionistici dell'1,25%, utile solo per incrementare l'importo della pensione, b) per coloro che al 2 ottobre 2003 avevano già
maturato i vecchi requisiti per il bonus, l'aumento è dell'1,50%, utile sia per
l'importo sia per il diritto alla pensione. I destinatari del punto a) devono ripetere entro il 15 giugno eventuali domande avanzate in precedenza. Cumulo di benefici. I lavoratori che sono nelle condizioni di richiedere sia i benefici per esposizione all'amianto sia altre provvidenze pensionistiche (anticipazione della pensione, aumenti dell'anzianità contributiva ecc.) non possono cumularli. Hanno tuttavia la facoltà di scegliere tra una delle diverse possibilità al momento di presentare la domanda di pensione. Il Ministero del lavoro ha fortunatamente intaccato questo divieto, precisando (nota del 31 marzo scorso) che si possono cumulare i benefici per l'amianto con quelli "conseguenti ad un particolare status del lavoratore" (cioè per gli invalidi, i non vedenti, i sordomuti). Diverso è invece il caso di cumulo per quanti hanno intenzione di usufruire del bonus per il rinvio della pensione al 2008. Si tratta infatti di casi di posticipo (e non di anticipo della pensione) che concorrono con il bonus per l'amianto. La legge però non affronta questa ipotesi, divenuta di attualità proprio in occasione della scadenza del 15 giugno. Per mettersi al riparo da eventuali conseguenze sul trattamento di pensione, si ritiene opportuno chiedere prima il beneficio per l'amianto e successivamente fare domanda per il bonus sul rinvio. In caso contrario il bonus amianto potrebbe essere impedito dal blocco della contribuzione che accompagna il posticipo della pensione. In entrambi i casi resta immutato il trattamento massimo di pensione raggiungibile con 40 anni di contribuzione.