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Sale in "Quota" anche il Fondo Clero

Vittorio Spinelli giovedì 24 marzo 2022
Da Quota 100 a Quota 102. Il nuovo canale di pensionamento anticipato per la generalità degli iscritti alle diverse assicurazioni dell'Inps si applica anche al Fondo di previdenza dei ministri di culto. Le due "quote" sono oggi entrambe disponibili ma osservando differenti regole: A) Quota 100 (come somma di 62 anni di età e 38 anni di contributi) è terminata lo scorso anno ma è ancora aperta senza scadenze per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2021. B) Quota 102 (64 anni di età e 38 di contributi) è valida solo per tutto il 2022 per chi ne matura i requisiti entro il 31 dicembre e non essendo in programma alcuna proroga.
In vista delle prime pensioni con Q102 pagabili dal 2 aprile, l'Inps ha pubblicato la circolare 38 dell'8 marzo per illustrare il nuovo anticipo pensionistico. La nota dell'Istituto di previdenza si sofferma su diversi aspetti (beneficiari, decorrenza, riscatti, cumulo, tfr ecc.), senza sostanziali differenze rispetto alla precedente Quota 100. Per i docenti di religione di ruolo l'accesso alla nuova quota è stato anticipato dal Ministero dell'Istruzione (domande entro il 28 febbraio scorso) in vista della liquidazione vincolata dell'assegno dal 1° settembre prossimo.
Anche nell'ampia analisi normativa dell'Inps per Q102 spicca l'assenza di riferimenti al Fondo Clero. L'Istituto si astiene sin dal 2019 – anno di nascita di Q100 – da ogni riflessione, sia pure negativa, sull'estensione del pensionamento agevolato alla previdenza dei ministri di culto. Malgrado l'impasse, le domande degli interessati presentate per Q100 sono state tutte puntualmente respinte, anche su intervento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto in forza di disposizioni regolamentari.
Le richieste già presentate dai ministri di culto (come le nuove domande per Q102) si avvalgono in realtà di una disposizione della legge 903/1973 - art. 27 che recepisce automaticamente per gli iscritti al Fondo Clero gli stessi "benefici" e le stesse "prestazioni" che vengono introdotte nel sistema previdenziale a favore della generalità dei cittadini. I termini adottati dalla legge sono onnicomprensivi e non consentono interpretazioni oltre l'evidente chiarezza della norma.
31 marzo. Scade il versamento, senza interessi o sanzioni, dell'integrazione ai contributi del Fon-do come rivalutati per gli anni 2020 e 2021.