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Rivalutati i contributi del Fondo Clero

Vittorio Spinelli giovedì 12 settembre 2019
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 agosto scorso il decreto del Ministero del lavoro che rivaluta i contributi dovuti dai sacerdoti diocesani e dai ministri di culto di altre confessioni iscritti al Fondo Clero. Il provvedimento ministeriale si riferisce in realtà all'anno 2018 e prende spunto da un indice diverso dall'andamento del costo della vita. Per la rivalutazione dei contributi dei sacerdoti si considera infatti l'aumento medio delle pensioni pagate dal Fondo nell'ultimo anno registrato dall'Inps, appunto il 2018 con un più 1,1%. Questa percentuale, applicata all'importo del contributo del 2017 (1.722,08 euro) e valido provvisoriamente per l'anno 2018 porta l'importo definitivo a 1.741,08 euro. I versamenti obbligatori (e nella stessa misura anche i contributi volontari), che nel Fondo sono dovuti con periodicità bimestrale, risultano ora di 290,18 euro, mentre il frazionamento mensile è di 145,09 euro. Questi importi restano provvisoriamente validi anche per l'anno 2019 e per il 2020, fino a quando non sarà emanato un successivo decreto di rivalutazione. Sui versamenti già effettuati per l'intero 2018, e considerando anche tutto il 2019, è ora dovuto un conguaglio complessivo di 38 euro. Per ciascun anno intero la singola differenza è infatti di 19 euro netti, che corrispondono a 6,33 euro per ogni singolo bimestre e a 3,16 euro per ogni singolo mese. Ed è per questo che ai sacerdoti neopensionati viene liquidato l'assegno in via provvisoria, in attesa dell'adeguamento del contributo individuale. Appena l'ufficio Inps accerta il pagamento (diretto o tramite l'Istituto centrale del sostentamento) delle differenze dei contributi dovute per l'anno o per i mesi che precedono la domanda di pensione, l'assegno viene liquidato in via definitiva. Al nuovo decreto farà seguito ora la consueta circolare dell'Inps con le disposizioni necessarie per il pagamento dei nuovi contributi e la regolarizzazione delle situazioni individuali. È presumibile che, per una più facile contabilizzazione dei nuovi versamenti, la relativa riscossione sarà applicata a partire dai pagamenti del 2020. I sacerdoti non inseriti nel sistema di sostentamento sono tenuti alla integrazione dei rispettivi contributi, senza interessi, utilizzando esclusivamente i bollettini Mav spediti dall'ente di previdenza.