Rubriche

Riforma, il nodo dei 40 anni

Vittorio Spinelli martedì 1 novembre 2005
La riforma previdenziale (legge 243/2004) che avrà effetti solo dal 2008 ha previsto alcuni decreti che preciseranno ulteriori aspetti della materia pensionistica. I lavoratori che sono prossimi a maturare la pensione di anzianità dovranno pertanto mettere in conto anche questa riserva della riforma. Si tratta, in particolare, delle "finestre" che durante l'anno rendono possibile l'accesso alla pensione. Dal 1° gennaio 2008 le finestre d'uscita sono ridotte a due, fatte alcune eccezioni (lavoratori con "certificazione del diritto", lavori usuranti ecc.) per le quali continueranno a valere le finestre ora in corso. Con la riforma, per i lavoratori che conseguiranno il diritto alla pensione nell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti, l'accesso alla pensione di anzianità è previsto: a) dal 1° gennaio dell'anno successivo se i requisiti sono maturati entro il primo semestre; b) dal 1° luglio dell'anno successivo se i requisiti sono perfezionati nel secondo semestre dell'anno.Per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali) la decorrenza sarà più pesante:a) dal 1° luglio dell'anno successivo se i requisiti sono perfezionati nel primo semestre; b) dal 1° gennaio del secondo anno successivo se i requisiti sono perfezionati nel secondo semestre.Anzianità con 40 anni. La riforma mette in parcheggio i lavoratori che conseguono la pensione con 40 anni di contributi. Per questa categoria è annunciata, infatti, l'emanazione di appositi decreti che dovranno indicare la decorrenza di pensionamento. Nel frattempo l'Inps ha stabilito (circ. n.105/2005), con l'avallo del Ministero del lavoro, termini di decorrenza più penalizzanti di quelli già indicati dalla riforma per i lavoratori con anzianità inferiore a 40 anni. La prossima emanazione dei decreti offre ora l'occasione di considerare per i super lavoratori una sola decorrenza della pensione, unicamente dal mese successivo alla presentazione della domanda. Rata di novembre. L'Inps completa con l'attuale rata di novembre il periodico  aumento delle pensioni già avviato dallo scorso gennaio. In coda alle lavorazioni del 2005 e prima dell'imminente rinnovo degli assegni per il 2006, sono interessate le pensioni oggetto di una ricostituzione d'ufficio, diverse delle quali subiscono una variazione, positiva o negativa, con effetto dal 1° gennaio 2004. I conguagli a credito, pagati con valuta 2 novembre, possono giungere fino a 2.500 euro, salvo riduzioni dovute a contemporanei debiti del pensionato verso l'Inps. I conguagli a debito partono da un minimo di 10,33 euro. Per gli importi da restituire fino a 50 euro il recupero è effettuato in due rate, a novembre e a dicembre 2005. I debiti superiori a 50 euro sono invece gestiti a parte dai locali uffici della previdenza, allo scopo di valutare se sussistono le condizioni per una sanatoria in base alla legge 412/91.