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Rapporti di lavoro «in sintonia»

Vittorio Spinelli giovedì 12 luglio 2012
La gatta da pelare che tutti gli enti religiosi cercano di evitare è un rapporto di lavoro con impiegati o altri addetti che non appaiono in sintonia con l'ispirazione della struttura dichiaratamente cristiana e cattolica. Lo hanno sperimentato a loro spese non pochi responsabili di cliniche, di scuole private, di parrocchie, nel momento in cui il comportamento pubblico di un dipendente o la sua ideologia, contraria alla dottrina della Chiesa, hanno preso il sopravvento sullo svolgimento del rapporto di lavoro. In questi casi la prudenza dell'amministratore e la legalità vanno a braccetto fino a quando appare inevitabile la decisione di un giudice. È per questo che prevenire i contrasti ideologici diventa una necessità per qualsiasi struttura religiosa. Un esempio di soluzione preventiva si ritrova nel contratto nazionale dei sacristi «Art. 16. Considerata la peculiare natura del luogo ove svolge la sua attività, il sacrista è tenuto a mantenere un ottimo comportamento sotto tutti gli aspetti, morale, religioso, civile». E rischia il licenziamento immediato qualora diffonda notizie, conosciute in ragione del servizio, collegate all'attività pastorale e al ministero sacro svolto nella chiesa.Nel settore scolastico, si ricorda il caso, a Firenze, della docente di religione con una gravidanza avvenuta fuori del matrimonio ed alla quale la diocesi revocò l'idoneità all'insegnamento. Il provvedimento contestato dalla docente, in nome dei diritti della persona, della tutela della maternità ecc., fu invece dichiarato pienamente legittimo dalla Cassazione (sent. 2803/2003).L'adesione concludente che viene richiesta alla pubblica ispirazione religiosa del datore di lavoro non viene scalfita dal diritto del lavoratore alla libertà di espressione e di manifestazione del pensiero o perfino alla libertà religiosa quando professa un altro credo. Situazione, quest'ultima, che appare sempre più frequente. In molti casi, a dirimere i contrasti ideologici è chiamata, quale organo finale, la Corte europea dei diritti dell'uomo. Il 15 maggio scorso la Corte si è pronunciata sulla decisione dell'episcopato spagnolo di non rinnovare il contratto di insegnante a un prete sposato e favorevole, pubblicamente, al celibato solo per scelta. La Corte si è astenuta dall'entrare nel merito della vicenda perché questa presume una decisione di natura strettamente religiosa. Ed ha auspicato che questo criterio sia adottato anche dai giudici nazionali. È evidente – secondo la Corte – che tra l'insegnante di religione e la Chiesa cattolica deve intercorrere un legame speciale di fiducia, così che si accresce per il docente l'obbligo di lealtà alla sua istituzione. Secondo la direttiva europea n. 2000/78, in tema di parità di trattamento contro ogni discriminazione, non sono considerati discriminanti le differenze a motivo di religione, handicap o sesso, qualora si tratti di «caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa».