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Polizia, applicati gli accordi

Vittorio Spinelli martedì 10 novembre 2009
Gli ultimi aumenti di retribuzione per il personale non dirigente della Polizia e delle Forze armate, mediamente 40 euro lordi, risalgono al decreto 51/2009 che ha legalizzato gli accordi sindacali sul trattamento normativo ed economico delle diverse specialità. Di riflesso, il decreto ha effetti sui trattamenti di pensione del personale interessato, secondo l'applicazione che ne fornisce l'Inpdap in una recente nota operativa (n. 53/2009).
Polizia a ordinamento civile. Per i dipendenti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, i nuovi livelli di stipendio sono retrodatati al 1° febbraio 2007, assorbendo gli incrementi già riconosciuti in seguito. Le nuove misure hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita e sui contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inpdap, oltre ad incidere sulle diverse operazioni di riscatto consentite. I benefici economici spettano integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, anche al personale che cessa dal servizio con diritto alla pensione nel periodo di validità del decreto.
Nella liquidazione delle pensioni incidono positivamente diverse competenze accessorie regolate dal decreto (indennità di bilinguismo, di impiego operativo, indennità di rischio per i subacquei, indennità d'impiego dei Nocs, assegno di funzione) con effetti dal 1° gennaio 2009.
A decorrere dal 1° novembre 2007, al personale di polizia collocato in aspettativa per aver subito lesioni o per infermità spettano in misura intera tutti i compensi di carattere fisso e continuativo. Qualora l'infermità non sia poi riconosciuta come dipendente dal servizio, deve essere restituita la metà delle somme percepite tra il tredicesimo ed il diciottesimo mese di aspettativa, e tutti i compensi ricevuti oltre i diciotto mesi. Nessuna restituzione invece se la causa di servizio venga riconosciuta oltre 24 mesi dal collocamento in aspettativa, salvando così i compensi liquidati in qualsiasi periodo.
Polizia a ordinamento militare. Sostanzialmente identico il trattamento normativo per il personale dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, mentre il trattamento economico segue progressioni diverse. Gli accordi in corso non riguardano il personale dirigente delle due armi ed il personale di leva.
Ai fini delle pensioni per gli appartenenti ai due ordinamenti, senza distinzioni, l'Inpdap riconosce come utili gli interi periodi di assenza per malattia, compresi quelli a retribuzione ridotta e quelli non retribuiti. Invece per la buonuscita valgono solo lo stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità e l'assegno di funzione, tutti per tredici mensilità.
Rientra ugualmente nei calcoli l'indennità mensile pensionabile (art. 4, dpr 170/2007), ma è esclusa dalla base pensionabile ai fini della maggiorazione del 18 per cento (art. 15 della legge 177/1976).