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Pensioni, il nuovo accordo con il Giappone

Vittorio Spinelli martedì 19 marzo 2024
La collana dei collegamenti dell’Italia con altri Paesi in materia di previdenza si arricchisce di una intesa con il Giappone in vigore dal prossimo 1° aprile. L’accordo è stato firmato già nel 2009 ma per l’attuazione in Italia sono stati necessari il nostro provvedimento di ratifica (legge 97 del 18 giugno 2015) e un regolamento di applicazione datato agosto 2023. Ai cittadini italiani e giapponesi viene ora garantita una parità di tratta-mento nei vari aspetti della sicurezza sociale presi in esame nell’intesa amministrativa. La parte più rilevante regola il distacco di lavoratori nei due Paesi. Finora per i dipendenti distaccati è stato obbligatorio versare doppiamente i contributi pensionistici, dovendo rispettare le rispettive regole naziona-li. La durata del distacco è ora consentita per non oltre 5 anni, eventualmente prorogabili con ulteriori con-venzioni. Le nuove regole possono essere applicate anche per i lavoratori autonomi. Inoltre, per i marittimi che come dipendenti sarebbero soggetti alle norme di entrambi i Paesi si applica unicamente la legge dello Stato di bandiera. Per il coniuge e per i figli del lavoratore distaccato in Giappone non si applica la legge del luogo se non so-no cittadini giapponesi. Se invece hanno cittadinanza giapponese vi sono soggetti ma possono essere esen-tati seguendo i regolamenti nipponici. A regolare i trattamenti di pensione per l’Italia è l’Inps per i cittadini assicurati come lavoratori dipendenti (per vecchiaia, invalidità, superstiti e per la disoccupazione involontaria), lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli), collaboratori, oltre al settore del pubblico impiego, dello spettacolo, dello sport ecc. escludendo sempre i trattamenti che non derivano dal versamento di contributi, come l’assegno socia-le. Non vi rientra, in particolare, il Fondo Inps per i ministri di culto, sebbene i preti delle confessioni buddi-ste (Unione Buddisti dal 2013 e Soka Gakkai dal 2016) possono assicurarsi volontariamente presso lo stesso Fondo. Per la pensione giapponese - il “nenkin” - provvedono diverse assicurazioni nazionali (lavoratori su-bordinati, dipendenti statali, personale delle scuole private ecc). È possibile utilizzare il cumulo dei contributi accreditati (ma non sovrapposti) in Italia e in Giappone con la formula della “totalizzazione internazionale”. © riproduzione riservata