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La «volontaria» a volte conviene

Vittorio Spinelli martedì 17 giugno 2008
Appena compilata la dichiarazione dei redditi, sul 730 oppure Unico, i lavoratori ed i nuovi pensionati che hanno pagato contributi volontari nel corso del 2007 hanno potuto apprezzare il vantaggio di poter dedurre nella dichiarazione il costo della contribuzione volontaria. Tuttavia, il livello da salasso che è stato raggiunto da questi contributi è appena compensato dalla corrispondente riduzione delle tasse. Per non pochi assicurati delle varie gestioni previdenziali, costituiscono, infatti, uno sforzo economico indispensabile per la conquista della pensione.
Effettivamente se gli stessi soldi fossero versati in altre forme di investimento avrebbero un maggiore rendimento. E' un dubbio che va sciolto caso per caso, ma occorre avere sempre di mira che lo sforzo di oggi richiesto dai contributi volontari consente il raggiungimento di una rendita solida e permanente, trasmissibile ai propri familiari, quale è una pensione pubblica, che tra l'altro non richiede costi di gestione (come il "caricamento" per un'assicurazione privata). Altra differenza: l'autorizzazione dell'Inps o dell'Inpdap non richiede il pagamento obbligatorio dei contributi alle previste scadenze trimestrali.
I lavoratori già autorizzati dall'Inps o dall'Inpdap a versare questa contribuzione, hanno quindi l'opportunità, in occasione della prossima scadenza del 30 giugno, di coprire il primo trimestre 2008, valutandone gli effetti sul proprio conto assicurativo.
Chi sì, chi no. I prosecutori volontari sono tra l'altro soggetti a regole diverse, proprie di ciascuna categoria. Una regola generale stabilisce però che i contributi volontari sono incompatibili con altre assicurazioni obbligatorie, come le Casse dei liberi professionisti. Ma con le dovute eccezioni. L'incompatibilità è in corso, ad esempio, con l'Enpam (medici), con l'Enpaf (farmacisti), con l'Enpacl (consulenti del lavoro), con l'Enpaia (impiegati agricoli) ma solo per i relativi professionisti autorizzati dal 25 febbraio 1983 in poi. Gli stessi professionisti, se autorizzati prima di questa data, possono versare cumulando le assicurazioni. Per l'Enpap (psicologi), un ente previdenziale di recente costituzione, l'incompatibilità è in vigore dal 1996 in poi.
L'Enasarco, croce e delizia degli agenti e rappresentanti di commercio, si salva dall'incompatibilità. Infatti, non rientra fra le forme di previdenza sostitutive od
esclusive dell'assicurazione generale e quindi gli agenti iscritti possono esser autorizzati anche se inscritti all'Enasarco.
Lavoratori del gas. A partire dal 2002, il settore del gas è stato interessato dalla separazione delle attività di distribuzione da quelle di vendita del prodotto. I dipendenti delle imprese coinvolte nella distinzione e che pagano i volontari, non perdono il diritto all'assegno integrativo anche se vi sono interruzioni tra la cessazione del lavoro e la pensione complessiva.