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Inps, il cumulo è proprio un rebus

Vittorio Spinelli giovedì 28 novembre 2013
Il lavoratore che possiede contributi versati in due o più gestioni assicurative si trova oggi nelle condizioni di poter scegliere tre diverse strade per valorizzare i diversi spezzoni di versamenti. Nel corso degli anni la previdenza ha visto nascere la "ricongiunzione", la "totalizzazione" e, più di recente, il "cumulo" dei periodi assicurativi. Ognuna di queste formule obbedisce a proprie regole e requisiti, e ciascuna presenta vantaggi e svantaggi secondo la particolare situazione dell'interessato.La ricongiunzione e il cumulo non sono presenti nel Fondo di previdenza per il clero, almeno alla lettera, ma, sulla scorta di precise considerazioni, le due formule potrebbero entrare legittimamente a far parte della normativa sacerdotale.La terza via è invece presente in piena regola nel Fondo clero. Il decreto 42/2006 cita il Fondo fra le gestioni autorizzate alla totalizzazione. Nell'applicazione della legge sono però emerse di recente alcune ambiguità che l'Inps non ha ancora approfondito. E questo a scapito della trasparenza e della chiarezza dei diritti di tutti gli assicurati. La totalizzazione, poiché unisce gestioni diverse, accomuna sullo stesso piano numerosi sacerdoti e laici. Totalizzazione. È completamente gratuita ed è utilizzabile solo all'atto del pensionamento. La pensione, la cui composizione e il pagamento competono solo all'Inps, è costituita dalla somma delle quote dei contributi, tutti e per intero, custoditi nelle diverse previdenze. Fra i requisiti sono richiesti 65 anni di età (uomini e donne) e 20 anni di contributi oppure 40 di contributi indipendentemente dall'età. Gli interessati possono aver già maturato il diritto alla pensione in una delle gestioni in cui hanno versato i contributi.La "finestra". Fra le particolarità non meglio definite si registra il rinvio della decorrenza della pensione. Per le pensioni di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione continua ad essere applicata questa disciplina (finestra mobile). La riforma Fornero ha abolito il sistema delle finestre, ma è rimasto ancora in vigore per chi chiede la totalizzazione. La pensione totalizzata, dice la legge, deve essere pagata dopo 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti oppure dalla data della domanda.La regola della decorrenza differita della pensione prosegue così in tutte le gestioni obbligatorie dell'Inps. Tuttavia, sin dall'introduzione delle finestre nel 2007, l'Inps ha esentato il Fondo clero, considerando che il pagamento differito è stato previsto per il settore del lavoro dipendente e per quello autonomo. E poiché i ministri di culto non sono nè dipendenti né autonomi, sono esclusi dalle finestre. Quesito: chi totalizza ora nel Fondo Clero deve rispettare la finestra di 18 mesi? Risposte: a) se si applica la finestra della totalizzazione non si rispetta l'esenzione del Fondo dichiarata dallo stesso Inps. b) se invece si rispetta l'esenzione del Fondo si contravviene la norma sulla totalizzazione.