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Il sostegno del «perequativo» agli assegni di vecchiaia

Vittorio Spinelli martedì 4 settembre 2018
L'annunciata riforma fiscale con la flat tax ha effetti anche sul noto bonus di 80 euro in busta paga. È da valutare infatti, nel contesto della riforma, se confermare il bonus come elemento separato e a se stante, oppure rivedere la sua attribuzione per fasce di reddito che saranno già favorite dalla futura "tassa piatta". Inoltre, nel settore pubblico, il bonus ha generato un particolare provvedimento a favore dei dipendenti con redditi più bassi e questo complica da un lato la costruzione ordinata di una possibile flat tax, dall'altro i prossimi rinnovi contrattuali del pubblico impiego.
Infatti, per molti dipendenti pubblici gli aumenti previsti dal contratto nazionale 2016-2018 (come pure singoli avanzamenti di carriera) avrebbero fatto superare il limite di reddito per il bonus, inizialmente previsto di 26.000. Così, per paradosso, pur con un aumento di stipendio, ma perdendo il bonus, il lavoratore avrebbe percepito una retribuzione complessivamente più bassa. Il contratto ha pertanto previsto una nuova voce delle retribuzioni, detta "elemento perequativo", cioè un correttivo per rendere fermo lo stipendio tabellare. Il "perequativo" ha regolare cadenza mensile prevista fino a tutto dicembre 2018.
Anche il perequativo – risponde l'Inps ai dubbi delle amministrazioni (msg. 3224) – è soggetto al normale prelievo contributivo ed è quindi utile per la pensione, pur con alcune variabili. E spiega che, nel calcolo dell'assegno di vecchiaia, non è computabile nella base annua che già beneficia della maggiorazione del 18% (Dpr 1092, art. 43), e non rientra tra le retribuzioni che compongono la quota A dell'assegno. Inoltre il perequativo non concorre a formare la retribuzione virtuale, prevista nei casi di malattia, che sarebbe spettata al dipendente se fosse rimasto in servizio. Infine, non è valido per il calcolo di contributi figurativi.
Il valore del perequativo si ferma così all'aspetto pensionistico. Infatti, alla cessazione del rapporto di lavoro, la somma in questione non concorre al calcolo della prestazione finale, né ai fini del "Trattamento di fine servizio" (indennità di buonuscita e indennità premio di servizio) né ai fini del "Trattamento di fine rapporto"; pertanto non rientra nella base imponibile dei fondi ex Enpas ed ex Inadel.
Nuovi contratti. II destino del perequativo, oltre che alla riforma fiscale, è legato anche al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, validi per il triennio 2019-2021. Come richiedono gli accordi in corso, le proposte dei sindacati devono essere presentate entro il mese prossimo, in tempo per avviare le necessarie trattative .