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Il peso dell'Iva sulla maternità

Vittorio Spinelli martedì 23 febbraio 2010
Dedicata alle libere professioniste in maternità la recente proposta del Comitato per le pari opportunità del Consiglio nazionale dei commercialisti. L'Agenzia delle entrate " suggerisce il Comitato " non dovrebbe applicare gli studi di settore nel corso dei due anni di maternità, cioè l'anno della gravidanza ed il successivo, in quanto si tratta di un periodo di "non normale attività" della mamma professionista. Una misura di protezione fiscale da tenere in considerazione già nelle prossime dichiarazioni dei redditi, con una delle immancabili precisazioni dell'Agenzia dell'ultima ora.
La produzione del reddito delle libere professioniste è, infatti, strettamente legata alla reale possibilità di svolgere l'attività professionale. Il periodo di gravidanza procura una inevitabile contrazione dei ricavi e, oggettivamente, un difficile rapporto con il fisco. È tuttora incisiva la storica sentenza n. 3/98 della Corte Costituzionale, in base alla quale la professionista può liberamente astenersi o no dall'attività professionale nel periodo di interdizione dal lavoro, cioè da due mesi prima a tre mesi dopo il parto. Infatti, la legge speciale tace sull'obbligo di astenersi dalla professione e si limita a prevedere una indennità per il periodo di gravidanza e puerperio.
Indennità di maternità. La proposta dei commercialisti si propone di rimediare a una evidente anomalia del sistema fiscale. Se accolta, si alleggerisce la situazione fiscale della professionista interessata, con effetti positivi anche per i casi di adozione nazionale o internazionale che, generalmente, richiedono una preparazione impegnativa. Resta tuttavia sempre in piedi un'analoga ingiustizia che si verifica nel calcolo della indennità di maternità. Per le professioniste con partita Iva l'indennità economica è calcolata in base al reddito medio degli anni in cui cadono i 12 mesi che precedono il periodo di astensione obbligatoria, in pratica l'80% dei 5/dodicesimi del reddito professionale. È evidente quindi che i mesi di astensione, indicati dalla legge, abbassano il reddito dell'anno in cui si verificano e quindi l'importo dell'indennità. Il meccanismo della legge è ancora più aggravante, ai fini della tutela economica della maternità, nel caso di una successiva gravidanza ravvicinata.
Farmaciste. Per le farmaciste e per gli altri professionisti iscritti all'Enpaf, la cassa di previdenza di categoria, è in scadenza il prossimo 1° marzo la prima rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2010. Le successive rate sono dovute entro il 30 aprile ed il 30 giugno. Il contributo annuale ammonta a 4.051 euro, 22 euro in più del contributo del 2009. Il consueto pagamento con i bollettini Mav della banca tesoriera è sostituito dalle cartelle esattoriali per i farmacisti che non hanno regolarmente pagato in banca nel 2009 e per i farmacisti dipendenti o disoccupati involontari che hanno perso il diritto al versamento di contributi ridotti.