Rubriche

Il diritto acquisito non si tocca

Vittorio Spinelli mercoledì 27 aprile 2011
Le riforme pensionistiche non possono intaccare i «diritti acquisiti». È il criterio indicato da due sentenze della Corte di Cassazione (n. 8847 e 8848 del 18 aprile scorso) che riconoscono, a tutela dei cittadini, il rispetto assoluto delle disposizioni pensionistiche in vigore nel corso del tempo. La formula previdenziale del «diritto acquisito», intoccabile e immodificabile nelle intenzioni della legge, deve garantire il lavoratore da spiacevoli sorprese e danni economici rilevanti sulla futura pensione.
Con le due sentenze, la Cassazione ha dichiarato illegittime le modifiche al calcolo delle pensioni adottate dalla Cassa professionale dei ragionieri, che non hanno tenuto nel dovuto conto il diritto dei professionisti alla rigorosa applicazione pro tempore delle norme relative al passaggio dal calcolo retributivo a quello contributivo. Viene così rafforzato il principio del pro rata ben evidenziato dalla riforma Dini e valido anche per le altre Casse previdenziali, oltre che per le gestioni pubbliche.
Un principio tanto importante da escludere ogni problema di equilibrio dei bilanci previdenziali. Lo conferma la storica vicenda delle pensioni al minimo e ai superstiti «cristallizzate», le cui sentenze costituzionali del 1994 sono costate all'Inps oltre 7mila miliardi delle vecchie lire. Gli arretrati di quelle pensioni sono riscossi a rate, ancora oggi, dagli eredi degli eredi dei vecchi titolari.
Diritti violati. Non poche però le circostanze in cui la legge ha tradito se stessa ed ha modificato in corsa le aspettative e i diritti degli interessati. È ancora rovente, ad esempio, l'abolizione della perequazione automatica, comminata dalla Finanziaria del 2008, sulle cosiddette pensioni d'oro (assegni di importo lordo superiore di 8 volte il trattamento minimo Inps). Il blocco della rivalutazione economica per il solo anno 2008 si trascina in realtà per tutti i successivi anni di vita della pensione, con un danno economico complessivo ben più rilevante di quello immediato, tanto da essere passato al giudizio della Corte costituzionale. La Consulta (sentenza 316/2010) ha ritenuto tuttavia che queste pensioni presentino maggiori margini di resistenza all'aumento del costo della vita, più alti della norma. Non ha considerato però che, trattandosi di importi lordi, il blocco ha coinvolto anche numerosi assegni di importo medio.
Avvocati. Avviso della Cassa Forense ai legali non in regola con i versamenti contributivi: da quest'anno le omissioni o i ritardi nel pagamento dei contributi minimi saranno colpiti da sanzioni e interessi, con decorrenza dalla scadenza dell'ultima rata. La Cassa inoltre si costituirà parte civile nei procedimenti per evasione fiscale a carico degli avvocati e dei praticanti abilitati iscritti. È intanto in scadenza, al 30 aprile, la seconda rata 2011 dei contributi minimi soggettivi di base, integrativo e di maternità ed il contributo soggettivo minimo modulare obbligatorio.