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Il bonus col saio e con la tonaca

Vittorio Spinelli giovedì 25 novembre 2004
Il bonus sulle retribuzioni investe anche i sacerdoti, i religiosi, i dipendenti degli enti ecclesiastici e i sacristi che rinviano la pensione di anzianità. Categorie diverse, laici, religiosi, ma tutti accomunati da un'iscrizione nel fondo dei lavoratori dipendenti oppure in un fondo sostitutivo (dirigenti, spettacolo ecc.). La sola assicurazione nel Fondo Clero non consente invece l'ammissione al bonus per due motivi: 1) il fondo non è inserito tra le gestioni che beneficiano dell'incentivo, 2) il fondo non prevede pensioni di anzianità, per le quali la legge favorisce il rinvio.
Anche per i lavoratori dipendenti occupati in ambiti religiosi, il quadro del bonus è ormai consolidato secondo le regole ampiamente pubblicizzate dall'Inps.
Di recente lo stesso ente di previdenza ha puntualizzato i confini del bonus in alcune situazioni limite. Premesso che il personale delle aziende e degli enti che hanno natura pubblica è escluso dal bonus, devono essere segnalate tuttavia alcune distinzioni:
Istituzioni universitarie. Fra gli enti pubblici esclusi, vi sono le istituzioni universitarie e, in particolare, le università statali e l'istituto universitario di scienze motorie (ex Isef). Al contrario, come precisato dal Ministero del lavoro, le università private (es. Luiss, Università Cattolica del Sacro Cuore, Bocconi di Milano, ecc.) rientrano nell'ambito del settore privato.
Ipab. Tra le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, solo alcune sono escluse dal bonus. Si tratta delle Ipab che hanno mantenuto la natura di istituzione pubblica e di quelle che, a seguito di specifiche leggi regionali, emanate ai sensi del D.lgs. 4 maggio 2001, n.207, sono state
trasformate in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona "ASP", dotate di personalità giuridica di diritto pubblico (entrambe classificate con codice Inps. 2.01.01).
In via generale rientrano invece nel bonus tutte le Ipab privatizzate e quelle trasformate, in base alle disposizioni richiamate, in associazioni o fondazioni di diritto privato (classificate con codice Inps 7.07.06). Anche se l'Ipab è stata privatizzata, alcuni dipendenti, laici o religiosi, continuano ad essere esclusi dal bonus. Sono coloro che erano già iscritti all'Inpdap alla data della privatizzazione e che hanno esercitato la facoltà di mantenere l'assicurazione pensionistica presso lo stesso Inpdap.
Docenti di religione. Sono esclusi dal bonus in quanto assicurati nel settore pubblico. L'insegnamento della religione può essere tuttavia utile qualora il docente abbia cessato il servizio senza aver raggiunto i contributi minimi (20 anni) oppure l'età pensionabile (65 anni gli uomini, 60 le donne). La cessazione dell'attività comporta infatti il trasferimento d'ufficio dei contributi all'Inps, utili in questo ente per maturare la pensione di anzianità.
Vaticano. Il diritto al bonus può essere acquisito anche utilizzando i contributi versati nel fondo vaticano o in altro Stato convenzionato.