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I contributi degli «eletti»

Vittorio Spinelli martedì 20 settembre 2005
Col mese di settembre scatta un importante appuntamento previdenziale per i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, delle assemblee regionali, e per tutti coloro che ricoprono, per elezione o per nomina, una carica pubblica. Numerosi sono gli "eletti" che provengono dal mondo del lavoro pubblico e privato e quindi posti in aspettativa non retribuita per poter svolgere il mandato elettivo, maturando nel contempo un distinto vitalizio oppure un incremento della pensione ordinaria. La legge 229/2003 ha stabilito che, qualora gli eletti desiderino avvalersi dell"accreditamento di contributi sul periodo di aspettativa, devono farne richiesta al proprio ente di previdenza (Inps, Inpdap ecc.), a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell"anno successivo a quello in cui ha avuto inizio la stessa aspettativa. La richiesta si intende tacitamente rinnovata ogni anno, salvo contraria volontà da comunicare espressamente. Il contributo da accreditare corrisponde a quello della retribuzione fissata dal contratto di categoria, compresi gli avanzamenti di carriera e con esclusione di tutte le voci di stipendio collegate ad una effettiva prestazione di lavoro. La domanda di accredito deve essere corredata con le notizie sul rapporto di lavoro (dichiarazione del datore, elementi retributivi, qualifica professionale, contratto collettivo ecc.). Invece, gli eventuali periodi di aspettativa retribuita non interrompono il rapporto di lavoro e quindi comportano il versamento obbligatorio dei contributi previdenziali, compresa la quota a carico del lavoratore. Le attuali disposizioni sono in vigore dal settembre 2003. Pertanto gli eletti che hanno già presentato una volta la domanda di accredito figurativo non hanno la necessità di ripresentarla per gli anni successivi. Devono invece provvedere entro questo settembre coloro che la presentano per la prima volta. L"Inps precisa che la presentazione della domanda fatta in ritardo (cioè oltre il 30 settembre) preclude il diritto solo all"accredito per l"anno di riferimento. Inoltre, il tacito rinnovo della richiesta vale solo per i periodi successivi alla domanda iniziale e non per periodi anteriori alla stessa domanda.Contributo aggiuntivo. Una ulteriore contribuzione, del tutto facoltativa, può essere versata dalle organizzazioni sindacali a favore di lavoratori collocati in aspettativa sindacale. Il contributo aggiuntivo è pari alla differenza tra le somme corrisposte per l"attività sindacale e la retribuzione di riferimento per il contributo figurativo.Questa facoltà può essere esercitata dall"organizzazione sindacale, previa autorizzazione del relativo regime pensionistico, entro lo stesso termine stabilito per la domanda ordinaria di accredito. Analoghi contributi possono essere versati dal sindacato a favore di lavoratori posti in distacco sindacale con diritto a retribuzione pagata dal proprio ente datore di lavoro.