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Grandi manovre sui contributi

Vittorio Spinelli giovedì 17 marzo 2005
I nuovi contributi previdenziali dovuti dai sacerdoti iscritti al Fondo di previdenza del clero per gli anni 2003, 2004 e 2005 (anticipati su Avvenire dell'11 novembre scorso) sono stati pubblicati, con decreto ministeriale, sulla G.U. del 4 gennaio scorso. L'Inps provvede ora alle conseguenti operazioni di aggiornamento della contribuzione e, in particolare, sulle modalità di recupero delle differenze contributive dovute per i mesi pregressi del 2003 e 2004. Sulla base del provvedimento ministeriale che ha rivalutato i contributi del 2,4%, l'ente di previdenza ha stabilito (circ. n. 25 dell'11 febbraio scorso) che l'importo dovuto per ogni singolo anno è di 1.378,56 euro, l'importo bimestrale è di 229,76 euro, il mensile di 114,88 euro. Poiché gli iscritti al Fondo Clero hanno finora pagato il vecchio contributo di 1.346,28 euro, per ciascun anno 2003 e 2004 è dovuta una differenza di 32,28 euro (bimestrale 5,38 e mensile 2,69). Tenuto conto dei tempi necessari per la predisposizione dei nuovi bollettini di versamento, l'Istituto ha fissato al prossimo 31 marzo il termine di versamento delle differenze contributive dovute dai
sacerdoti iscritti e da un certo numero di sacerdoti, pensionati nel corso del 2003 e del 2004. Per effetto di operazioni arbitrarie effettuate dal Ministero del lavoro il contributo annuale risulta tuttavia superiore a quello realmente dovuto. In poche occasioni l'anomalia muta a favore dei sacerdoti, chiamati a versare, questa volta, un contributo inferiore di alcuni centesimi. I sacerdoti che non sono compresi nel sistema di sostentamento o in quello di previdenza integrativa devono provvedere personalmente a versare le differenze contributive sia per il conguaglio dell'anno 2003 a titolo definitivo sia dell'anno 2004 a titolo provvisorio. I sacerdoti interessati calcoleranno le differenze contributive solo con riferimento ai mesi per i quali non è stato loro riconosciuto, secondo le norme Cei, il diritto all'ingresso nel sistema di sostentamento o in quello di previdenza integrativa. Per tutti gli altri sacerdoti, aventi diritto alla remunerazione o all'assegno di previdenza, il versamento dei conguagli contributivi verrà eseguito direttamente dall'Istituto centrale per il sostentamento, con riferimento agli effettivi periodi nei quali hanno percepito le relative provvidenze. Nei loro confronti lo stesso Istituto non procederà ad alcun addebito di contributi previdenziali. Nuove pensioni. I recuperi di contributi che l'Inps è tenuto ad effettuare sulle pensioni di nuova liquidazione avverranno in unica soluzione sugli arretrati eventualmente accantonati. Le nuove liquidazioni hanno subìto tuttavia un pesante rallentamento a causa di disfunzioni organizzative degli uffici previdenziali, che hanno provocato una elevata giacenza di pratiche da definire. Solo da pochi giorni, il gruppo di lavoro della Sede di Roma-Eur, competente al riguardo, è stato opportunamente potenziato.