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Gli autonomi alla cassa

Vittorio Spinelli martedì 15 giugno 2004
L'Inps ricorda agli artigiani e ai commercianti che entro il 21 giugno, termine per il pagamento delle imposte sui redditi, devono essere versati i contributi relativi alla quota di reddito che eccede il minimale e cioè il saldo 2003 ed il primo acconto 2004. Il secondo acconto 2004 è dovuto entro il 30 novembre.
Il pagamento del saldo 2003 ed il primo acconto 2004 (e non di altre somme eventualmente a debito) può essere effettuato entro il 20 luglio 2004, anziché entro il 21 giugno, maggiorando l'importo dei contributi dovuti dello 0,40% a titolo di interessi. La maggiorazione dello 0,40 per cento deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo "API" (artigiani) o "CPI" (commercianti) e la codeline Inps utilizzata per il versamento dei relativi contributi.
Quanti hanno aderito al concordato preventivo (art. 33 legge 326/2003), fermo restando l'obbligo di versare sul minimale contributivo, hanno la facoltà sia di pagare sia di non pagare i contributi previdenziali sulla quota di reddito che eccede quello "minimo di riferimento", costituita dal reddito d'impresa del 2001 aumentato del 7%.
Per i soci di Srl iscritti alla gestione artigiani e commercianti la base imponibile è costituita dal reddito d'impresa Srl corrispondente alla quota di partecipazione agli utili.
Liberi professionisti. Nel vortice dei versamenti fiscali di giugno sono coinvolti anche i liberi professionisti senza una propria cassa di previdenza, soggetti alla gestione separata Inps per i lavoratori parasubordinati. Con il consueto modello F24 devono essere versati il saldo 2003 ed il primo acconto 2004 sulla base dei redditi professionali conseguiti lo scorso anno.
Gli acconti 2004 (giugno e novembre) devono essere calcolati con le aliquote del 4, del 6 o del 7,12%, rispettivamente pari al 40% del nuovo ventaglio dei contributi sulle collaborazioni secondo la legge Biagi, del 10, del 15 o del 17,80%.
Riscatto Università. Senza termini invece è la nuova facoltà di riscatto degli studi universitari utilizzabile da tutti gli iscritti alla gestione separata, professionisti e collaboratori. Posticipare di anno in anno la presentazione della domanda richiede tuttavia un più alto pagamento del riscatto. La somma da versare è calcolata, infatti, applicando, sulla media mensile dei compensi dell'ultimo anno, l'aliquota di finanziamento della gestione assicurativa, che per il 2004 è del 17,30% ma è destinata a salire progressivamente fino al 19,50%; il tutto moltiplicato per gli anni di durata del corso di studi. Possono essere riscattati il diploma universitario (laurea breve), il diploma di laurea, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca. Le borse di studio universitarie non sono riscattabili perché sono già soggette al contributo ordinario nella gestione separata. È invece riscattabile anche una sola parte della durata legale del corso universitario.