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Gli addetti alla pesca hanno due Casse

Vittorio Spinelli martedì 8 marzo 2022
Condizioni difficili e precarie quelle di chi lavora sul mare, anche se con alcune interruzioni. Il settore della pesca osserva infatti, ogni anno, un periodo di "fermo pesca" per favorire l'equilibrio delle specie ittiche ma anche in caso di eventuali disposizioni dell'autorità marittima (allerta meteomare ecc.). I pescatori coinvolti nelle interruzioni dell'attività – ogni anno sono oltre 11 mila gli interessati – usufruiscono di una cassa integrazione (Cigs) che attribuisce un'indennità giornaliera di 30 euro fino a un massimo di 40 giornate non lavorate. È ancora in corso, ma termina il 18 marzo (così prorogata la scadenza del 15 marzo) la presentazione delle richieste delle indennità a cura delle imprese di pesca interessate, tramite il sistema "CIGSonline". L'indennità è riconosciuta ai lavoratori imbarcati su unità di pesca che non hanno svolto alcuna attività e quindi rimaste ferme all'ormeggio. Il beneficio spetta anche ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca.
Il decreto che dispone il sussidio giornaliero, soggetto a tassazione come un normale reddito da lavoro, si riferisce in realtà alla sospensione delle attività di pesca avvenute nel corso del 2021, anno sofferto per la pandemia in tutti i settori economici. L'attuale rimborso per i pescatori appare fuori tempo per le esigenze dei soggetti allora coinvolti, le imprese e i lavoratori. E per il fermo pesca di quest'anno occorrerà attendere nel 2023 la riedizione annuale del decreto ministeriale.
Cassa 2. Il settore è interessato anche a una seconda cassa integrazione. È quanto previsto dalla riforma degli ammortizzatori sociali nell'attuale legge di Bilancio. L'Inps ha analizzato la novità (col recente messaggio 637/2022) che si applica ai periodi di pesca non interessati da un fermo pesca o da altre sospensioni di attività. In questi casi, dal 1° gennaio 2022, sono stati inseriti nella cassa integrazione per gli operai agricoli (Cisoa) i lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca ed anche degli armatori imbarcati sulla nave da essi gestita. Il conguaglio o la richiesta di rimborso della cassa devono avvenire entro il nuovo termine di sei mesi dalla fine del periodo di paga o del provvedimento di concessione.