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Fondo clero in perenne attesa di armonizzazione

Vittorio Spinelli giovedì 7 agosto 2014
Le riforme della previdenza intervenute nel corso degli ultimi decenni hanno avviato, in particolare, una "armonizzazione" dei regimi pensionistici che presentano requisiti diversi da quelli dell'assicurazione generale dell'Inps. Gli ultimi provvedimenti in materia (circ. Inps 86/2014) hanno interessato diverse categorie lavorative, dai marittimi agli sportivi, dagli spedizionieri doganali ai lavoratori dello spettacolo, imponendo un percorso graduale di avvicinamento al regime generale. Nelle previsioni delle diverse riforme è sempre mancata una armonizzazione del Fondo pensionistico per il clero. Tuttavia, la previdenza dei sacerdoti e degli altri ministri di culto (cinque nuove confessioni religiose sono state recentemente accolte dalla previdenza sociale) non teme le armonizzazioni al contrario delle altre forme pensionistiche. Il Fondo presenta infatti un impianto normativo tanto scadente che qualsiasi forma di armonizzazione non potrebbe che migliorarlo. In sostanza i ministri di culto otterrebbero regole che da sempre sono patrimonio indiscusso delle altre categorie lavorative.Si tratta, in altri termini, di un livellamento esclusivamente in positivo, che senza necessità di riforme lo stesso Inps avrebbe potuto introdurre direttamente, così come previsto nella legge 903/1974 che regola il Fondo: «Si applicano al Fondo, ai contributi e alle prestazioni ivi previste, i benefici e i privilegi stabiliti dalle leggi che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (art. 27)».La norma di rinvio all'assicurazione generale già consente di riconoscere ai ministri di culto, ad esempio, ricongiunzioni, riscatti o altre particolari contribuzioni, che non comportano nuovi oneri di finanza pubblica, essendo totalmente a carico dei richiedenti, e che incrementerebbero in pari tempo le entrate contributive. Ma l'Inps percorre altre strade, malgrado precisi interventi della magistratura, mentre gli interessati subiscono nel frattempo oggettive disparità di trattamento.68 anni. Per la solidità del Fondo, gli iscritti hanno aderito alla elevazione dell'età pensionabile da 65 a 68 anni sin dall'anno 2003. La stessa età è da poco in vigore solo in alcune Casse professionali per propria scelta statutaria. I lavoratori agganciati all'Inps raggiungeranno invece questa età non prima del 2039, per effetto degli aumenti periodici di tre mesi per maggiore speranza di vita. Sebbene i 68 anni già in vigore per il clero precorrano i futuri aumenti per i lavoratori fino a questo traguardo, l'Inps, con una strana interpretazione, ha elevato l'età pensionabile per i sacerdoti a 68 anni e 3 mesi di età.