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Ex combattenti, i diritti del clero

Vittorio Spinelli giovedì 6 luglio 2006
Gli ex combattenti che hanno diritto alla speciale maggiorazione sulla pensione di vecchiaia o di invalidità costituiscono una categoria previdenziale tuttora numerosa. Oltre che per i reduci dell'ultimo conflitto mondiale tuttora in vita, il beneficio è ancora attuale per gli orfani di guerra, ora anziani o comunque prossimi alla pensione. La Corte di Cassazione ha riconosciuto che il diritto alla maggiorazione spetta anche ai pensionati del Fondo Clero (sent. n. 4906/95), poiché si tratta di una provvidenza, di evidente contenuto sociale, da riconoscere alla generalità dei pensionati. L'importo della maggiorazione, per gli ex combattenti che non siano pubblici dipendenti, è stato stabilito in 30.000 lire mensili (ora 15,49 euro) dalla legge 140 del 1985, art. 6. Il beneficio è oggetto ogni anno della rivalutazione al costo della vita. Questo aspetto della maggiorazione ha dato vita a una lunga controversia, risolta solo di recente. Il dubbio si è incentrato sul momento dal quale riconoscere la rivalutazione. Ad esempio: su una pensione liquidata dopo il 1985 (e sono quindi comprese anche le future pensioni), si aggiunge solo l'importo base di 15 euro, che sarà poi rivalutato negli anni successivi, oppure la maggiorazione si applica già aumentata come risulta dalle rivalutazioni annuali intervenute dopo il 1985? La Cassazione ha deciso che il pensionato, al momento dell'attribuzione della maggiorazione, ha immediato diritto all'importo che il bonus ha raggiunto nel tempo a seguito degli aumenti annuali, e non ai semplici 15 euro. La sentenza reca il numero 14285/2005 della sezione Lavoro, tuttavia solo da pochi giorni l'Inps si è organizzato per applicarla come dovuto. Inizialmente l'Istituto si era opposto a questa interpretazione della legge, ma la Cassazione ha chiarito che la posizione dell'ente avrebbe creato una disparità di trattamento tra i pensionati interessati, violando così il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. In effetti, la maggiorazione pensionistica delle 30.000 lire sarebbe stata corrisposta in misura diversa, ai vari pensionati, a seconda dell'anno del pensionamento. Le nuove richieste. Da rilevare, purtroppo, un eccesso di burocrazia dell'ente di previdenza. Il criterio indicato dalla Cassazione verrà applicato dall'Inps solo sulle pensioni sulle quali è intervenuta una sentenza passata in giudicato. Anche gli arretrati sono liquidati in base alla decorrenza decisa dal giudice. Le nuove richieste degli interessati, e quelle già rigettate che non hanno proseguito la via giudiziaria, per il momento non beneficiano del favorevole orientamento della Cassazione. è prassi dell'Inps dare applicazione universale solo alle sentenze emanate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Tuttavia la chiarezza raggiunta sull'argomento avrebbe suggerito una minore rigidità dell'Istituto, dato il fine esclusivamente risarcitorio della maggiorazione.