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Ex combattenti, ancora battaglie

Vittorio Spinelli giovedì 2 agosto 2007
I benefici della previdenza per gli ex combattenti risalgono al lontano 1985. Tuttavia, anche se si è ridotto il numero dei reduci che hanno combattuto o sofferto le guerre del '900, gli interessati formano ancora un numero consistente e molti non conoscono questo bonus. In particolare, il clero ex combattente si concentra nelle figure dei cappellani militari e nelle categorie, elencate dalla legge 140/85, dei "perseguitati politici o razziali" e degli "orfani di guerra, di caduti per fatto di guerra, figli di invalidi di guerra di prima categoria".Agli ex combattenti la previdenza riconosce una maggiorazione sulla pensione, dietro esplicita richiesta dell'interessato e senza alcun termine di scadenza. Il bonus costituisce parte integrante della pensione, è reversibile ai familiari superstiti e il suo importo è soggetto alla rivalutazione annuale al costo della vita. Da 30 mila lire mensili spettanti nel 1985, è salito oggi a 35,38 euro.È proprio sulla rivalutazione che si è aperto un nuovo fronte di lotta con l'Inps. L'ente applica la rivalutazione annuale sulle nuove pensioni, iniziando dal vecchio importo del 1985. I pensionati sostengono invece che la maggiorazione deve essere messa in pagamento già con gli aumenti realizzati negli anni precedenti, a partire dal 1985. Pertanto sulle singole richieste il beneficio spetterebbe non nella misura iniziale di 30 mila lire ma in quella nel frattempo aggiornata con le periodiche rivalutazioni.La tesi non è peregrina, tant'è che sono stati presentati numerosi ricorsi, poi rigettati dai vari livelli giudicanti dell'Inps, ma altrettanto numerose sono le successive pronunce giudiziarie in favore dei ricorrenti.Un danno per l'immagine e per le casse dell'Inps che deve addossarsi le spese di gestione del contenzioso amministrativo. Spese legali che, in questo caso, sono anche sproporzionate rispetto al modesto incremento che viene riconosciuto ai pensionati ricorrenti. Sarebbe quindi opportuna un'interpretazione della legge, già anticipata dalla sentenza n. 14285/2005 della Corte di Cassazione, che porti ad una soluzione tempestiva e definitiva delle giuste pretese dei ricorrenti. Il bonus per il clero. La stessa Corte di Cassazione, con diverse sentenze (Sezione Lavoro nn. 4906, 11577 del 1995 e 3846 del 1997) ha riconosciuto la maggiorazione per gli ex combattenti anche alle pensioni di invalidità e di vecchiaia del Fondo Clero. Sebbene la legge non citi il Fondo di previdenza per il clero, la Cassazione ha ritenuto che l'assicurazione dei sacerdoti al Fondo di categoria, pur nella sua specificità, rientra tra le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori dipendenti, degli autonomi e dei liberi professionisti, ammesse dalla legge al diritto alla maggiorazione.Ancora oggi non pochi uffici della previdenza ignorano queste sentenze, così che per gli interessati si aggiungono nuove tribolazioni alle vecchie sofferenze di guerra.