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Estate, il diritto alle ferie compatibile con la cassa integrazione

Vittorio Spinelli martedì 24 luglio 2018
Aziende grandi o piccole, uffici pubblici o privati, in tutti i posti di lavoro il capitolo del contratto collettivo di categoria che riguarda le ferie è tra i più frequentati dai dipendenti. Spetta però ai datori di lavoro il compito di programmare le assenze feriali, contemperando le esigenze dell'azienda con quelle dei lavoratori (anche per non incorrere in pesanti sanzioni amministrative) e sempre in modo da garantire un minimo di 2 settimane di ferie nell'anno in corso ed altre 2 settimane entro i diciotto mesi successivi.
A margine delle regole generali sulle ferie, regole consolidate da una direttiva dell'Unione europea del 2003, alcune particolari situazioni lavorative presentano però il problema della compatibilità fra i riposi annuali ed altri contemporanei diritti di pari dignità. Come l'assistenza per una malattia, l'interesse alle cure termali o, ancora, il coinvolgimento dei lavoratori in una crisi aziendale oppure in un periodo di cassa integrazione che attraversi, come ora, i mesi della stagione estiva.
La normativa corrente sulla cassa integrazione presenta diverse e frequenti particolarità:
a) Sospensione delle attività a zero ore. In questa situazione il datore di lavoro ha facoltà di individuare il periodo di fruizione delle ferie residue e di quelle in corso di maturazione. Questo periodo può essere posticipato al termine della sospensione dei lavori e quindi coincidere con la ripresa dell'attività produttiva. Del resto, durante una totale assenza di attività, il dipendente non si trova nelle condizioni di dover recuperare il dispendio di energie proprio di qualsiasi lavoro. Pertanto durante la sospensione a zero ore con pagamento dell'assegno ordinario di cassa integrazione, il diritto alle ferie non matura, salvo che il contratto collettivo preveda diversamente.
b) Attività a orario ridotto. Fin quando permane nell'azienda lo svolgimento di un'attività lavorativa, sia pure a orario ridotto, la fruizione delle ferie segue le regole di un normale contratto di lavoro, applicando la legge e la contrattazione collettiva. Durante il periodo di attività lavorativa ridotta, il diritto alle ferie matura durante la percezione dell'assegno ed è interamente a carico del datore di lavoro.
In particolare, la chiusura dell'azienda per ferie collettive non viene equiparata ad una ripresa dell'attività lavorativa.
Il ministero del Lavoro ha precisato (interpello 59/2011) che nelle aziende autorizzate alla cassa integrazione ridotta resta immutato l'utilizzo delle ferie obbligatorie, a patto che il relativo periodo sia stato già precedentemente concordato col lavoratore.