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Enti, parrocchie e scuole, modalità di denuncia degli infortuni

Vittorio Spinelli venerdì 13 ottobre 2017
La prevenzione contro gli infortuni dei lavoratori moltiplica gli adempimenti a carico dei datori di lavoro. Anche i responsabili di gestione delle strutture religiose sono coinvolti nella novità entrata in vigore, al termine di una complessa gestazione, legislativa durata ben nove anni. È scattato infatti ieri l'obbligo di denunciare all'Inail anche gli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di una sola giornata, oltre quella dell'evento. Si tratta di una comunicazione richiesta dalla legge ai soli fini statistici e informativi (avvio del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro) e nella quale il datore di lavoro non è obbligato ad inserire notizie sulle retribuzioni ("modulo denuncia/comunicazione infortuni").
La comunicazione, ovviamente in via telematica, va effettuata all'Inail entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico. Non possono utilizzare la denuncia telematica - non essendo ancora attivo il servizio - i Seminari e le altre strutture di vita collettiva limitatamente agli infortuni occorsi ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari e di riassetto e pulizia dei locali.
La mancata denuncia statistica è soggetta ad una sanzione variabile da 548 a 1.979 euro.
Resta ugualmente in vigore l'analogo obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza superiore a tre giorni, necessaria affinché il lavoratore sia opportunamente indennizzato. In questo caso la denuncia di tipo indennitario vale automaticamente anche come denuncia di tipo statistico.
Infortuni a scuola. La Corte di Cassazione, sezione civile, contraddice il criterio che ritiene la scuola e il ministero dell'Istruzione generalmente responsabili degli incidenti occorsi agli studenti nei locali scolastici.
Come in tutte le scuole, l'ora di ricreazione si presenta, in modo particolare, come occasione di cadute, di urti, di incidenti anche gravi, ecc. In tutti i locali in cui si svolgono le attività degli studenti, compresi gli spazi all'aperto, la scuola deve assicurare la mancanza di pericoli. A questa responsabilità si aggiunge quella della vigilanza sugli studenti, che deve essere tanto più intensa quanto minore sia l'età dei ragazzi. E proprio nell'intervallo delle lezioni, all'aperto, un'alunna era caduta rovinosamente.
La sentenza della Corte n. 22800 del 29 settembre scorso ha accertato la regolarità e la non pericolosità delle strutture della scuola (comprese le specificità per i disabili) e l'imprevedibilità della caduta, inevitabile, e senza la possibilità di intervento del personale presente.