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Effetto coronavirus sulle buste paga

Vittorio Spinelli martedì 3 marzo 2020
Le misure di contenimento del coronavirus hanno provocato imprevedibili difficoltà in numerose aziende e uffici localizzati nelle Regioni del nord Italia coinvolte dall'emergenza sanitaria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria. I divieti di circolazione, la sospensione delle attività produttive e la "quarantena" imposta ai cittadini e ai lavoratori dipendenti delle aziende interessate hanno dato origine ad una interruzione forzata dei rapporti di lavoro sul territorio.
Una tempestiva analisi della situazione, a cura della Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, richiama alle aziende e agli stessi lavoratori le normative applicabili ai rapporti di lavoro interessati da una quarantena. L'isolamento per motivi sanitari può verificarsi inoltre, come viene registrato, anche in qualsiasi altra zona d'Italia e per singoli cittadini.
Oltre alla "quarantena per ordinanza" imposta dall'autorità pubblica e alla "quarantena con sorveglianza attiva" per i ricoveri prescritti dai presidi della sanità, lo Studio dei consulenti del lavoro considera anche una "quarantena domiciliare volontaria" del lavoratore che di fatto anticipa un provvedimento delle autorità. Seppure sporadica, si riscontra inoltre una "quarantena per paura" suscitata dal timore di un contagio che, nel pensiero dell'interessato, dovrebbe pienamente giustificare l'assenza dal lavoro. Si tratta in questo caso, salvo la concessione di permessi o di giorni di ferie, di un palese rifiuto della presenza al lavoro e della prestazione lavorativa, suscettibili di avviare provvedimenti disciplinari, da un formale richiamo fino anche al licenziamento.
Nelle altre situazioni sussiste, in via generale, il diritto alla retribuzione pur in assenza della prestazione lavorativa, oppure il trattamento economico e previdenziale previsto dal relativo contratto nazionale in caso di ricovero o di malattia. In ogni caso le diverse quarantene forzate, grazie ai recenti decreti governativi, sono tutelate con la cassa integrazione ordinaria per un periodo massimo di tre mesi, applicabile anche al settore agricolo. Opportuno ora un raccordo normativo per le prestazioni lavorative svolte in quarantena con le modalità del lavoro "agile". Ai pubblici dipendenti assenti per contagio o in quarantena è invece mantenuta l'ordinaria retribuzione.