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Cumulo, il Fondo ringrazia

Vittorio Spinelli giovedì 14 febbraio 2008
La totalizzazione dei contributi pensionistici, sulla quale è intervenuta l'ultima finanziaria, porta una ventata di novità nel Fondo di previdenza per il clero. Le regole in corso che i sacerdoti devono osservare per andare in pensione risalgono all'anno 2000. Una piccola riforma dell'epoca che, oltre ad un aumento dei contributi, ha prodotto: a) un aumento dell'età per la pensione da 65 a 68 anni, b) il minimo di contributi necessari per la pensione elevato da 10 a 20 anni (ma da raggiungere gradualmente entro il 2013 ed oggi siamo ad un minimo di 16 anni), c) una pensione di vecchiaia ancora a 65 anni ma avendo almeno 40 anni di contributi. In sostanza, un pesante aggravamento dei requisiti richiesti in precedenza. Difficilmente un lavoratore dipendente avrebbe accettato una simile riforma.
Oggi le regole del Fondo Clero vengono sostanzialmente modificate in meglio, qualora il sacerdote chiede la pensione utilizzando la totalizzazione di contributi versati in più gestioni previdenziali. Questa particolare forma di cumulo contributivo richiede che i periodi di contributi coincidenti possano essere valutati una sola volta e che i periodi non coincidenti non siano inferiori a 3 anni (o a 36 mesi se sono frazionati). Inoltre la totalizzazione va richiesta al momento di andare in pensione, perché il cumulo serve appunto per ottenere la pensione di vecchiaia con un minimo di 20 anni di contributi, un livello richiesto ormai dalla generalità dei sistemi previdenziali.
Con la forza della legge, le disposizioni sulla totalizzazione hanno effetti particolari nel Fondo Clero: la pensione di vecchiaia totalizzata si può ottenere a 65 anni con 20 di contributi. Questa forma di pensionamento nel Fondo clero anticipa di tre anni il normale pensionamento richiesto invece con 68 anni.
Pensione anticipata. Analogo effetto si verifica per la pensione di vecchiaia anticipata con 40 anni di versamenti nel Fondo. Si è creato qui un vantaggio superiore ad ogni aspettativa. La pensione di vecchiaia anticipata con la totalizzazione si può chiedere a qualsiasi età, basta avere i 40 anni di contributi. Quindi nel Fondo si potrà chiedere questa pensione senza rispettare il normale requisito dei 65 anni di età. Un vantaggio non da poco per i sacerdoti che, quasi tutti, giungono al tempo del pensionamento avendo raggiunto comodamente i 40 anni di versamenti e che, con la totalizzazione, sono esentati da qualsiasi requisito di età. Vantaggio, tuttavia, circoscritto, perché i 40 anni senza l'età sono norma ordinaria in tutte le altre previdenze.
Pensione di inabilità. La totalizzazione consente anche di ottenere una pensione di inabilità. Contro ogni logica e anche contro principi di diritto, l'Inps, forte di un discutibile parere del ministero del Lavoro, sostiene che questo tipo di pensione non è riconoscibile nel Fondo Clero. È prossima quindi una circolare dell'Istituto su questo aspetto.