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Cumuli e Riscatti online per tutti

Vittorio Spinelli giovedì 8 aprile 2021
L'Inps ha istituito un nuovo canale telematico per la presentazione delle domande di riscatto e di ricongiunzione di versamenti in assicurazioni diverse. In realtà analoghi interventi in materia di contributi sono operativi già da alcuni anni per gli assicurati della Gestione privata (lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori) e, separatamente, per gli assicurati della Gestione pubblica (dipendenti statali, insegnanti ecc.). Finora i diversi assicurati hanno utilizzato il canale online per la propria categoria. Per migliorare il sistema e la qualità del servizio, l'Istituto ha deciso ora di superare le differenze in corso e di realizzare un solo ed unico punto di accesso, valido per qualsiasi assicurato. Come per le altre prestazioni dell'Inps, anche per queste operazioni gli interessati devono utilizzare esclusivamente la presentazione telematica (le domande ancora cartacee non vengono considerate) accedendo sul sito internet dell'Inps al "Portale riscatti-ricongiunzioni", direttamente via computer ed altri dispositivi mobili oppure tramite il Contact Center telefonico o i vari Patronati.
Le modalità già in uso per i riscatti e le ricongiunzioni dei docenti di religione vengono così confermate con l'osservanza delle disposizioni per i pubblici dipendenti. Quanto ai sacerdoti assicurati al Fondo Clero, la circolare 46 del 22 marzo scorso, che ha avviato il nuovo accesso unificato, precisa che si applica alle domande da parte degli iscritti a "tutte le gestioni amministrate dall'Istituto". La frase è inequivocabile: fra "tutte" le gestioni si deve intendere anche il Fondo Clero. In realtà è plausibile che l'Istituto sia caduto in uno spiacevole lapsus perché ha sempre ritenuto che riscatti e ricongiunzioni non siano operazioni ammesse per gli iscritti al Fondo. Si tratta di una interpretazione contraddetta però dall'art 27 del Fondo che estende automaticamente ai ministri di culto i provvedimenti che si concretizzano in un beneficio per gli altri cittadini. L'articolo citato vale anche per le ricongiunzioni (legge 29 del 1979). E appunto per queste l'Inps ha riconosciuto che benché la legge 29 non citi il Fondo, si deve però ritenere che non sia escluso da queste operazioni. Salvo ripensamenti, così è interpretato con lettera dell'Istituto n. 5402324 del 15 gennaio 2001 al Ministero del Lavoro.