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Collaboratori, scade l'assegno

Vittorio Spinelli martedì 10 dicembre 2002
I lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, liberi professionisti, venditori porta a porta) possono ottenere dall'Inps gli assegni familiari e l'indennità di maternità osservando le stesse regole in uso per i lavoratori dipendenti. La concessione di queste prestazioni è stata prevista da un decreto del 4 aprile 2002, che ha modificato vecchie disposizioni sulla materia, con effetto sin dal 1° gennaio 1998. è tuttora possibile - ricorda un comunicato dell'Inps - richiedere gli assegni familiari e l'indennità di maternità risalenti all'anno 1998, a condizione di presentare la domanda entro il prossimo 31 dicembre. Oltre questa data, infatti, scatta la prescrizione quinquennale sui pagamenti relativi a quell'anno; in seguito nel 2004 scatterà la prescrizione per i pagamenti del 1999 e così via. Le analoghe domande già presentate prima del giugno scorso e accolte in base alle vecchie disposizioni (assegno di parto ecc.) saranno riliquidate d'ufficio dall'Inps, alla luce delle nuove regole, e sarà messa in pagamento la prestazione più favorevole agli interessati. Sugli eventuali conguagli saranno aggiunti gli interessi legali a partire dal 12 giugno 2002, giorno di entrata in vigore del nuovo decreto. Assegno per il nucleo familiare. Per avere diritto agli assegni familiari del 1998 l'interessato deve possedere redditi da attività parasubordinata almeno pari al 70% del reddito complessivo familiare del 1997. Per le famiglie con redditi misti (da dipendente e da autonomo), se non si raggiunge la percentuale del 70% col solo reddito parasubordinato è possibile integrarlo con quello da dipendente. Gli assegni saranno pagati dall'Inps solo per i mesi per i quali risultano versati contributi alla gestione separata dei collaboratori. Indennità di maternità. Alla pari delle lavoratrici dipendenti, l'indennità spetta alle collaboratrici, alle libere professioniste senza cassa di previdenza e alle venditrici porta a porta, per la durata di due mesi prima della data presunta del parto e di tre mesi dopo la nascita del bambino. Come condizione, devono risultare versati almeno 3 mesi di contributi durante i dodici che precedono i due mesi anteriori al parto. L'indennità è prevista anche in caso di adozione o affidamento preadottivo di un bambino italiano che non abbia superato i sei anni di età al momento del suo ingresso nella famiglia. Per le adozioni internazionali, l'indennità spetta solo per 3 mesi dall'ingresso in famiglia, anche se il bambino ha superato i sei anni. L'importo della prestazione è pari all'80% del reddito da collaborazione o libera professione prodotto nei dodici mesi che precedono il periodo indennizzato. Indennità di paternità. L'analogo sostegno economico per il padre lavoratore è previsto solo in caso di grave infermità o di morte della madre, di suo abbandono della famiglia oppure di adozione o di affidamento esclusivo del bambino al padre.